L’entrata in vigore del Decreto del 13 maggio 2011, n. 70 aveva infatto comportato una rilevante modifica dell’art. 239 del Codice di Proprietà Industriale che incide sul disegno industriale e costituisce un’ulteriore tappa del conflitto lobbistico tra il c.d. “pool degli imitatori” e le aziende che puntano sulla creatività.
È opportuno ricordare come negli ultimi lustri l’industrial design ha visto l’introduzione di rilevanti innovazioni consistenti, in sintesi, nel riconoscimento del diritto d’autore, nel permettere di cumulare il diritto d’autore con il diritto di disegno o modello, nell’avere esteso la durata dei diritti, nella possibilità di salvaguardare anche opere la cui caratterizzazione non risponde alla tradizionale valutazione estetico-ornamentale ed, infine, nell’avere istituito un nuovo tipo di protezione del tutto informale come il modello di fatto.
In particolare già il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 aveva abolito il requisito della scindibilità che aveva fino ad allora impedito il riconoscimento della tutela del diritto d’autore per le opere del disegno industriale e aveva inserito il requisito del valore artistico in aggiunta a quello del carattere creativo, comune alle altre opere meritevoli della tutela del diritto d’autore.
La riforma introdotta dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, aveva quindi ripristinato la tutela del diritto d’autore per le opere di design che erano o erano cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, limitando a cinque anni la moratoria per coloro i quali che avevano iniziato attività commerciali in relazione a tali opere prima di tale data.
La norma di cui all’art. 239 del Codice di Proprietà Industriale, affermata sulla spinta dell’ordinamento comunitario (si ricordi in proposito il noto caso Flos discusso dalla Corte di Giustizia), propendeva per una netta tutela dei c.d. innovatori rispetto ai c.d. copiatori.
L’art. 239 c.p.i. stabiliva infatti che la protezione accordata ai disegni e modelli dalla legge sul diritto d’autore copriva anche le opere del disegno industriale che prima del 19 aprile 2001 erano o erano diventate, di pubblico dominio.
Si facevano tuttavia salvi i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale a quel tempo in pubblico dominio, se avessero successivamente continuato tale attività di produzione limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi purché l’attività si sia tenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
In seguito alla riforma la tutela dei disegni e dei modelli industriali con le forme previste per il diritto d’autore è adesso circoscritta alle sole opere di disegno industriale divenute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che aveva istituito la protezione di diritto d’autore delle opere del disegno industriale), a seguito della cessazione degli effetti della registrazione, escludendo, di conseguenza, tale tutela per le opere di pubblico dominio per le quali i titolari non avevano richiesto la registrazione.
Quanto al regime transitorio di cui al secondo periodo dell’attuale testo dell’articolo 239 del codice della proprietà industriale, lo stesso andrà ovviamente riferito ai soli disegni e modelli registrati in Italia o con effetti in Italia che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenuti di pubblico dominio.
La norma quindi attua un opportuno bilanciamento tra gli interessi delle diverse realtà imprenditoriali che operano sul mercato, permettendo alle migliaia di piccole e medie imprese italiane di continuare a produrre ricchezza, tuttavia pregiudicando l’industria del design. In concreto la nuova disciplina sembrerebbe finalizzata a sostenere che la tutela di diritto d’autore salvaguarda, tra le opere realizzate prima del 19 aprile 2001, unicamente a quelle che prima di tale data erano state registrate come disegni, e non a quelle che, sebbene fossero in possesso dei requisiti del carattere creativo e valore artistico richiesti dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore per il riconoscimento della tutela, non fossero state registrate.
Si ravvisa un palese paradosso laddove si osserva che proprio la registrazione di tali opere, al tempo, avrebbe significato rinunciare alla più ampia tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore, posto che nel nostro ordinamento era in vigore, fino al D. Lgs. n. 95/2001, il divieto del cumulo tra la tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore e quella di disegno registrato.
Conseguentemente prima della riforma le aziende che non registravano il disegno potevano ambire alla tutela di diritto d’autore per i propri prodotti senza alcuna registrazione ma nasce con la semplice creazione dell’opera.
Dopo la recente novella di maggio si verificava quindi un evidente cortocircuito visto che la protezione forte assegnata dalla legge del diritto d’autore viene concessa a chi vi aveva prima rinunciato e verrebbe invece negata a chi, anteriormente per assicurarsi la tutela, non aveva provveduto a registrare il proprio industrial design.
In conclusione si osserva come le modifiche al codice della proprietà industriale della scorsa primavera avessero previsto che nel caso in cui non vi sia stata la registrazione di un disegno o modello non ci possa essere alcun cumulo di tutela, essendo presente in tal caso unicamente il diritto d’autore.
Su tale profilo è sicuramente da considerare con favore l’abrogazione da parte del governo in senso estensivo della tutela.
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