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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Manovra d'estate: iniziativa economica privata

Libera impresa in libero Stato?

Giampaolo Di Marco Avvocato in Vasto
La crisi imprime un'accelerazione al processo di liberalizzazione in Italia cominciando dalla modifica dell'art. 41 della Costituzione, ma la crisi non si supera solo cambiando le regole.

La “crisi” o “le crisi” non si superano cambiando le regole o eliminandole.

Sarebbe come dire che tra moglie e marito si è insieme, ma senza il vincolo coniugale, onde evitare i litigi durante il matrimonio.

È ormai noto, da qualche anno, che il periodo feriale in Italia produce tre cose: le code in autostrada, una o due riforme e qualche tassa in più.

Questo fenomeno è stato sempre caro al legislatore, in quanto, così facendo, supera l’impasse socio-politico di indigeste riforme, grazie al fatto che gli italiani sono in vacanza e solo al rientro dalle ferie si accorgono che forse qualcosa è cambiato.

Quest’anno, però, qualcosa più che cambiato, è andato storto ed il legislatore ha dovuto partorire ben due manovre economiche nel giro di pochissimi giorni facendo saltare molti schemi (e molte vacanze) cui erano abituati gli italiani.

Quella di ferragosto è stata la manovra della realtà, quella di luglio era quella della crisi di coscienza, ma entrambe appartengono allo stesso fenomeno: la crisi globale dell’occidente industrializzato.

La crisi di oggi è crisi di stili di vita, non solo di andamenti economici e finanziari dei Paesi, e richiama, anzi urla a gran voce alle coscienze dei cittadini e soprattutto a quelle dei governanti che indietro non si torna, ma per andare avanti è necessario cambiare stili di vita a livello politico e sociale.

Bisogna avere il coraggio di cambiare radicalmente alcune roccaforti dell’”italian style”, quali i privilegi economici di alcune categorie professionali, l’assistenzialismo tout court, la “immeritocrazia” nel reclutamento dei giovani nel lavoro, la scarsa coscienza europeista degli italiani ecc.

Solo così il Paese sarà pronto a lavorare ad una modifica della Costituzione che sia lo specchio della nuova anzi ritrovata Italia.

Fino ad allora sarà inutile tirare in ballo la nostra carta costituzionale definendola in parte inadeguata ai tempi. In genere, una regola nasce da una condivisa coscienza politica e sociale e sarebbe un errore grossolano il contrario, ossia far nascere una condivisa coscienza politica e sociale da una regola.

Per questo motivo, l’invocata riforma dell’art. 41 della Costituzione appare più un gesto di facciata che una vera e propria voglia di cambiamento.

L’impresa italiana, in varie forme (in particolare la media-piccola impresa), era l’ossatura del nostro Paese ancor prima dell’approvazione della Costituzione, ha trovato “patria” nella nostra carta fondamentale, in quanto i padri costituenti le riconobbero un ruolo primario all’interno del nostro Stato e le vollero affidare lo sviluppo del Paese insieme al mondo dei lavoratori.

Oggi, sia il mondo del lavoro, sia quello dell’impresa sono in crisi, ma non per assenza di regole o per eccesso di regole, ma per l’incertezza e mutevolezza delle regole, che da tempo non sono più il frutto di politiche lungimiranti per il Paese e per la sua appartenenza all’Europa, ma frutto di slogan elettorali, di piccole lobby, di accordi conclusi a tavola e non nelle aule parlamentari.

E l’art. 3 del D.L. 138 del 13 agosto 2011 ne è un esempio lampante già a livello di formulazione, che contribuisce a scrivere un’altra brutta pagina del sistema (o meglio dello stile) normativo italiano.

Già la sua formulazione.

È sufficiente leggere i primi quattro commi dell’art. 3 per rendersene conto:

“1. In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi.

Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (omissis)”.

Solo quindici giorni prima lo stesso legislatore aveva affermato, con il comma 1 bis dell’art. 29 del D.L. 98/11 convertito in L. 111/11, che “trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ciò che non sarà regolamentato sarà libero” riferendosi in particolare alle professioni.

Oggi con l’art. 3 del D.L. 138/11 si coinvolgono indiscriminatamente imprese e professioni, burocrazia e sistema, ordinamenti regionali, statuti, regolamenti comunali e Costituzione Italiana in un articolo, anzi mezzo, di un Decreto Legge di mezza estate, perché la borsa andava in picchiata.

E il titolo V della Costituzione, riformato solo dieci anni fa per favorire un nuovo assetto istituzionale del nostro Paese, spostandolo verso le Regioni?

Già vecchio anche lui?

Molti legislatori dell’epoca (2001) sono gli stessi di oggi.

E si vede.

Alla giungla di norme dell’ultimo decennio ci hanno condotto in una giungla vera e propria. In definitiva, al di là dell’infelice formulazione legislativa che renderà di difficile interpretazione e applicazione il contenuto delle disposizioni in tema di liberalizzazioni, non si può racchiudere in poche righe la secolare vita e vitalità di professioni intellettuali e imprese in nome di una concorrenza priva di cultura di sè stessa.

La liberalizzazione è necessaria a rendere più agili i singoli mercati di riferimento, non a confondere le idee dei cittadini, delle imprese, dei professionisti e della pubblica amministrazione.

L’incertezza genera caos e l’art. 3, già nella sua formulazione, è l’inizio del caos.

Copyright © - Riproduzione riservata

23/08/2011
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