Tra i profili oggetto di approfondimento nel caso in commento vi sono:
i) se in assenza di beni all’attivo, si concretizzi l’obbligo di richiedere il pagamento di una somma ai consorziati al fine di soddisfare il debito verso terzi;
ii) se il liquidatore possa chiedere la cancellazione del consorzio dal registro delle imprese pur in presenza di un debito non soddisfatto.
In base alle disposizioni dettate dal codice civile, l’estratto del contratto di costituzione del consorzio con attività esterna deve contenere le norme relative alla liquidazione; pertanto spetta ai consorziati regolare le modalità attraverso le quali deve avvenire la stessa.
Secondo quanto sostenuto dalla dottrina, in caso di mancanza o di insufficienza delle previsioni contrattuali, possono trovare applicazione, in via analogica, le norme che regolano la liquidazione delle società di persone.
Tale applicazione analogica è da intendersi nel senso che il potere/dovere del liquidatore di agire nei confronti dei consorziati per chiedere le somme necessarie al fine di soddisfare i creditori sociali sussiste solo nel caso in cui si tratti di obblighi assunti in nome del consorzio, ma per conto dei consorziati.
Pertanto, occorre verificare la natura specifica dell’obbligazione assunta e nello specifico se si tratti di un’obbligazione assunta dal consorzio, ma per conto dei singoli consorziati.
Con riferimento alla seconda questione da affrontare, ossia se il liquidatore possa chiedere la cancellazione del consorzio dal registro delle imprese pur in presenza di un debito non soddisfatto, Assonime ha precisato che detta operazione non richiede altra condizione se non quella del completamento della liquidazione dell’attivo e della devoluzione dello stesso al soddisfacimento delle passività.
Non rileva, pertanto, al fine della cancellazione, l’esistenza di residue attività non distribuite dopo l’estinzione di tutte le passività note di passività non estinte per mancanza dell’attivo.
A cura della Redazione
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