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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Speciale D.L. Liberalizzazioni

Modifiche al codice del consumo: più tutela per consumatori e microimprese

Per prevenire l'uso di clausole vessatorie l'impresa potrà formulare richiesta di interpello all'Autorità antitrust e la stessa autorità potrà comunque dichiarare l'abusività di clausole già in uso, con ampia pubblicità (negativa). Mentre la class action allarga le maglie e accoglie anche i consumatori titolari di posizioni del tutto omogenee al proponente l'azione collettiva, ai consumatori sono equiparate le microimprese, che potranno reagire contro pratiche commerciali scorrette. Sono queste le novità contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni

Clausole vessatorie

Il decreto aggiunge alla tutela giudiziale una forma di tutela amministrativa. In particolare l'articolo 5 attribuisce alla Autorità Antitrust il compito di emanare il provvedimento di accertamento delle violazioni del divieto di vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.

Si tratta di una integrazione al codice del consumo, che acqusisce l'articolo 37 bis, incentrato sull'effetto “dichiarativo” dell'abusività di una clausola. In dettaglio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ma solo a fini amministrativi (e senza valore di vincolo per il giudice, potrà dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Come si potrà notare la legittimazione attiva spetta ai consumatori interessati, intendendosi tutti i consumatori e senza che il singolo consumatore debba provare in concreto l'interesse. Peraltro potendo l'Autorità agire d'ufficio, non vi sono certo problema di valutazione di ammissibilità della denuncia.

Più problematico è il presupposto dell'accordo con le associazioni di categoria. Il decreto fa riferimento proprio a un “accordo”, e la interpretazione letterale fa pensare a un possibile diritto di veto delle organizzazioni stesse. Una tale lettura rischia di paralizzare l'istituto, anche se non è facile patrocinate un'interpretazione antiletterale, tanto da derubricare l'accordo in un diritto di dire la propria, ma senza effetto vincolante. Peraltro anche l'antitrust vedrebbe bloccato il potere attribuito dalla legge se si abbracciasse la tesi della necessaria unanimità.

Peraltro, una volta superato questo ostacolo (cosa non da poco), il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola sarà diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità antitrust, anche sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e anche mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

L'obiettivo della diffusione della notizia è ovviamente informare i consumatori e i professionisti interessati della abusività della clausola, prevenendone l'inserimento nei futuri contratti. Per i contratti già stipulati il provvedimento di accertamento avrà solo un valore indiziario della vessatorietà. Il decreto in commento, infatti, dichiara la salvezza della giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. In altre parole il giudice ordinario non sarà per nulla tenuto ad adeguarsi al provvedimento, il quale potrebbe essere, per così dire sconfessato, in sede giudiziaria.

Peraltro la dichiarazione di abusività, in sede amministrativa, pur essendo, appunto una mera (ancorchè autorevole) dichiarazione, produce effetti lesivi, tanto che il decreto si preoccupa di definire la regola sulla giurisdizione contro gli atti dell'Autorità: si va dal giudice amministrativo.

In altre parole il provvedimento di dichiarazione potrà essere impugnato avanti al Tar competente territorialmente, al fine di ribaltare il giudizio e così premettere ai professionisti di inserire una determinata clausola.

Il decreto legge, sempre al fine di prevenire l'inserimento di clausole vessatorie nei contratti di massa, istituisce il procedimento di interpello, già sperimentato in sede fiscale. Le imprese interessate avranno, infatti, facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità e dichiarate appunto vessatorie con un provvedimento formale. Anche qui l'efficacia dell'interpello preventivo è limitata all'ambito amministrativo, in quanto, così si esprime il decreto, resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. La clausola, sottoposta con successo all'interpello e poi inserita nel contratto seriale, potrà essere dichiarata abusiva dal giudice, del tutto libero anche rispetto all'esito dell'interpello.

Class action

L'articolo 6 del decreto 1/2012 si propone di introdurre norme per rendere efficace l’azione di classe. In particolare viene modificato il “Codice del consumo”, introducendo nuovi criteri per l’esercizio delle azioni di classe e specificando, tra l’altro, i diritti spettanti ai consumatori.

L’articolo è finalizzato alla maggior tutela degli interessi dei consumatori, mentre l'impianto originario dell'articolo 140-bis del codice del consumo risultava di difficile applicazione.

Lo snodo è rappresentato dalla qualificazione della posizione del consumatore/utente o comunque dell'appartenente alla classe per poter essere considerata suscettibile di adesione alla azione collettiva da altri promossa. Il decreto in esame sostituisce la posizione “identica” con la posizione “del tutto omogenea”. Saranno i tribunali, chiamati a vagliare le condizioni di ammissibilità dell'azione collettiva, a dare concretezza alle parole. Certo la quasi integrale omogeneità è concetto differente dalla assoluta identità, ma si tratta comunque di concetti vaghi, che solo la prassi giurisprudenziale potrà chiarire.

Microimprese come consumatori

L'articolo 7 del decreto sulle liberalizzazioni si occupa della Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

Anche qui si interviene sul codice del consumo, con una aggiunta all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 206/2005, in cui si innesta la lettera "d-bis). La lettera in questione definisce le «microimprese» quali entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare. Rientrano nella definizione ad esempio, tra le altre, le ditte individuali, le snc,le sas.

La definizione ufficiale del termine “microimprese” è la premessa per una ulteriore modifica apportata, stavolta, all'articolo 19 del codice del consumo, dedicato alla tutela contro le pratiche commerciali scorrette. L'articolo 19 definisce il campo di applicazione delle forme di tutela contro tali pratiche. L'oggetto di tutela abbraccia innanzi tutto le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto (versione pregressa del comma 1 del citato articolo 19).

Il decreto 1/2012 aggiunge anche le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. La microimpresa, quindi, è equiparata al consumatore, superando l'esclusività delle tutele contro le pratiche scorrette dei professionisti. Anche la microimpresa potrà avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali descritte all'articolo 27 del codice del consumo.

La disposizione, come spiegano i lavori preparatori, è finalizzata a rafforzare, nell’attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese

La disposizione, quindi, finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo.

Peraltro per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal d.lgs. 145/2007.

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26/01/2012
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