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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
A decorrere dal 7 dicembre 2009

Partita l’operazione “zero scorte” per marche e foglietti per cambiali

A decorrere dal 7 dicembre 2009 i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in lire-euro e in euro saranno fuori corso. Questo è quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2009.

Dal 7 dicembre 2009 (180 giorni dalla pubblicazione del decreto del 26 maggio 2009, pubblicato in G.U. il 9 giugno 2009) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato che a decorrere sono fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l’importo dell’imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.

E’ necessario quindi smaltire eventuali scorte, visto che dal 7 dicembre 2009 sono ammessi solamente i contrassegnati telematici che vengono emessi dalle tabaccherie, e che devono essere utilizzati su dei foglietti appositi.

A partire da gennaio 2010 saranno pertanto valide solo le cambiali formate da un foglietto bollato per cambiali privo dell’importo dell’imposta assolta e con le caratteristiche previste dal provvedimento 29/11/2006 dell’Agenzia delle Entrate – “Istituzione di un nuovo foglietto bollato per cambiali”.

L’imposta dovuta dovrà essere attestata mediante l’apposizione di contrassegno telematico.

Con l’entrata “fuori corso” delle marche e dei foglietti di carta bollata per le cambiali, l’Amministrazione finanziaria completerà quel processo di semplificazione che, in particolare, ha visto sostituire ben 51 tagli diversi di foglietti bollati per cambiali con un nuovo foglietto privo di indicazione dell’imposta di bollo.

Si rammenta che la cambiale è un titolo di credito all’ordine ed attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare la somma determinata alla scadenza indicata.

Il titolo nel quale manchi uno dei seguenti requisiti non vale come cambiale (artt. 2 e 101 della “legge cambiaria” - R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e successive modificazioni):

a) la denominazione di cambiale;

b) la promessa incondizionata o l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

c) il nome del beneficiario (pagherò) o del trattario (tratta);

d) il nome del debitore, con l’indicazione del luogo e data di nascita e/o codice fiscale;

e) la sottoscrizione dell’emittente o del traente.

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21 luglio 2009, invita le Amministrazioni, gli enti e i privati a smaltire le scorte di marche e foglietti di carta bollata per cambiali e ad utilizzarli entro il 7 dicembre 2009 in quanto, dal giorno successivo, tali valori non possono più essere utilizzati né rimborsati, e lasciano definitivamente il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai.

Nel Comunicato stampa viene inoltre precisato che "sono invece già partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori.

Si completa così il processo di semplificazione avviato dall’Amministrazione finanziaria, che ha visto l’istituzione di un nuovo foglietto senza l’indicazione dell’imposta assolta al posto dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali (Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2006) e, a partire dal 1° gennaio 2007, l’uscita di scena dei valori bollati per il pagamento dell’imposta di bollo, stabilita con la Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006). ".

21/12/2009
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