Al fine di adempiere al suddetto obbligo i revisori iscritti nel corso del 2011, eccezion’fatta per coloro i quali si siano iscritti entro il mese di novembre – i quali riceveranno un bollettino precompilato per il pagamento dell’annualità relativa all’anno successivo – dovranno avvalersi di un bollettino postale in bianco, sia per l’anno di iscrizione, sia per quello successivo.
Per i nuovi iscritti, all’atto del primo versamento – da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di iscrizione – dovrà essere indicato in causale, oltre all’anno di riferimento, il numero di iscrizione ed il codice fiscale.
Solo in caso di mancata ricezione del bollettino precompilato, che la società Registro Revisori Legali srl ha provveduto ad inviare, gli interessati possono effettuare il versamento, che ammonta ad € 26,84, avvalendosi di un bollettino in bianco.
Il relativo importo deve essere versato su apposito c/c postale intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riportando nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione.
A tal proposito si fa presente che, nell’ambito della propria attività istituzionale la Commissione centrale per i revisori contabili, con il supporto della Registro Revisori Legali srl, ha posto in essere una articolata attività indirizzata alla verifica dei revisori non in regola con i suddetti versamenti, avendo predisposto in tal senso, nella sessione del 4 e 5 ottobre 2011, una comunicazione al Ministero della Giustizia, proponendo l’adozione di 896 provvedimenti di sospensione dal Registro dei revisori contabili a carico di società ed iscritti che non abbiano ottemperato all’obbligo di versamento dei contributi annuali per le annualità dal 2007 al 2011.
Si ricorda infine che, relativamente alle variazioni dati dei soggetti iscritti nel Registro Revisori Legali, è obbligatorio comunicare tempestivamente, avvalendosi a tal fine dell’apposita modulistica riportata sul sito istituzionale, eventuali variazioni di residenza o di domicilio, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 06.03.1998, n. 99.
Con riferimento alle persone giuridiche iscritte nel Registro è fatto obbligo di comunicare entro i successivi 10 giorni dalle intervenute variazioni: la sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti; il trasferimento delle quote e delle azioni; ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali che incida sui requisiti indicati nell’art. 6 del D.lgs. 27.01.1992, n. 88.
A cura della Redazione
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