Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali. Il revisore degli enti locali avrà, quindi, nuovi standard operativi da seguire nell’adempimento delle proprie attività.
I principi sono contenuti in quindici documenti che rappresentano in sostanza una vera e propria guida per i professionisti perché gli argomenti e le casistiche presi in considerazione sono molti.
I principi in commento sono così strutturati:
1) documento n. 1: nomina, accettazione, incompatibilità, ineleggibilità e funzionamento, funzioni;
2) documento n. 2: funzione di vigilanza e di controllo contabile;
3) documento n. 3: funzione di collaborazione;
4) documento n. 4: introduzione ai controlli sulle fasi e sugli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;
5) documento n. 5: controlli sulla programmazione e sulle variazioni;
6) documento n. 6: controlli sulla gestione finanziaria e adempimenti contabili;
7) documento n. 7: controlli sulla spesa del personale;
8) documento n. 8: controlli sul patto di stabilità interno;
9) documento n. 9: controlli sugli agenti contabili;
10) documento n. 10: controlli sul Conto economico;
11) documento n. 11: controlli sulla gestione e rilevazioni patrimoniali;
12) documento n. 12: controlli sul rendiconto;
13) documento n. 13: controlli sull’indebitamento;
14) documento n. 14: controlli sugli organismi partecipati;
15) documento n. 15: controlli sugli adempimenti fiscali.
Molte sono le novità interessanti trattate dal Consiglio Nazionale con i suindicati provvedimenti; si ritiene sia di interesse sviluppare e portare all’attenzione del lettore alcuni punti di rilievo trattati dal CNDCEC e sui quali occorrerebbero alcune riflessioni:
a) le incompatibilità;
b) il patto di stabilità interno;
c) i controlli sulle società in house.
Le incompatibilità
Il documento n. 1 analizza anche le incompatibilità dei revisori negli enti locali; vediamo di esaminare più nel dettaglio il contenuto che il CNDCEC ha voluto evidenziare. Le incompatibilità sono sempre state un “punto dolente” per la figura del revisore dei conti e il documento si limita a configurare solo alcune ipotesi di conflitto.
L’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, cd. Tuel, disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori. E’ indispensabile distinguere l’ineleggibilità dalla incompatibilità alla carica di revisore. Le prime rappresentano cause impeditive alla nomina e all’esercizio della carica di revisore negli enti locali; mentre le seconde determinano una situazione di conflitto di interessi e, se sopravvengono in corso di carica, non comportano la decadenza nel caso in cui sia rimossa la funzione o la situazione che genera il conflitto.
In generale, il revisore, al fine di garantire l’autonomia di giudizio e l’indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui coesistono il ruolo di controllore e di controllato.
Sulla incompatibilità fra l’incarico di sindaco in una società e quella di revisore nel Comune partecipante si è espressa la Commissione Enti Pubblici del CNDCEC, affermando che si configura conflitto di interessi nei seguenti casi:
- revisore dell’ente locale e sindaco di una società in house providing (ovvero a partecipazione maggioritaria dell’ente locale);
- revisore dell’ente locale e sindaco di una società nella quale l’ente, pur possedendo una quota di minoranza, ha una posizione dominante tale da considerare la stessa società soggetta al controllo o alla vigilanza dell’Ente.
Il patto di stabilità interno
Con riferimento al patto di stabilità interno il documento n. 8 ritiene che sia opportuno che l’Organo di revisione focalizzi la propria attenzione anche alla Sezione del “Parere al bilancio di previsione” e della “Relazione al rendiconto della gestione”. Nei Questionari del “controllo collaborativo” da inviare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Organo di revisione è chiamato ad informarne la Corte dei conti dell’eventuale presenza nell’Ente e nel bilancio/rendiconto di operazioni potenzialmente qualificabili dalla Magistratura contabile come elusive degli obiettivi del Patto di stabilità interno.
L’Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai rapporti di carattere finanziario, giuridico, contrattualistico ed amministrativo-contabile esistenti tra l’Ente locale soggetto a Patto di stabilità e gli eventuali organismi partecipati ai quali lo stesso ente abbia affidato l’esercizio di alcune attività e/o servizi, non solo per verificare preventivamente la sussistenza di eventuali operazioni potenzialmente elusive, bensì anche per verificare la possibile futura attivazione del meccanismo del patto di stabilità nei confronti delle società in-house affidatarie dirette di attività e/o servizi pubblici.
Controlli sulle società in house
Di interesse è certamente anche il documento n. 14 sugli organismo partecipati.
Le società in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per l’Interno con obbligo per gli enti locali di vigilare sull’osservanza dei vincoli derivanti dal patto stesso. L’organo di revisione deve, in particolare, verificare che per gli affidamenti “in house” la società ha l’effettiva possibilità di svolgere con proprie risorse il servizio o, comunque una parte significativa dello stesso.
Le società stesse ed anche le società a partecipazione mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali per l’acquisto di beni e servizi applicano le norme del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
L’Organo di revisione si deve esprimere sul modello organizzativo e sul sistema di controllo interno che l’Ente ha adottato per la gestione e le verifiche dei propri organismi partecipati.
Il documento evidenzia che l’Ente deve essere dotato della struttura ed organizzazione necessarie allo svolgimento del monitoraggio periodico sull’andamento della gestione dei propri organismi partecipati verificando ed analizzando, così, eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, e se del caso, porre in essere le necessarie azioni correttive.
La materia sui controlli nelle società in house è molto vasta; il documento si limita a fare alcune osservazioni; si ritiene che all’atto pratico sia molto difficile riuscire per un revisore, specie nel caso in cui sia “unico” e non collegiale, a fare un controllo così ampio.
Copyright © - Riproduzione riservata