Dietro il linguaggio contorto del testo approntato per la conversione in legge, ovviamente con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si annida un’ulteriore sforbiciata alle già esigue facilitazioni accordate al settore.
Ma questa volta la “piallata” non risparmia nessun settore, nemmeno quello sociale, nonostante che il prelievo per le cooperative sociali risulti ridotto rispetto agli altri. Ora anche il conteggio dell’Ires dovuta dalle cooperative diventa sempre più farraginosa e “lunare”, come definì a suo tempo il presidente Scalfaro, il modello Unico di allora.
Cominciamo con l’inserimento, dovuto al passaggio al Senato del testo trasmesso dalla Camera, di commi in aggiunta all’art. 2 del testo ora licenziato:
“36-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»”.
Il primo comma dell’art. 6 del D.l. n.63/2002 (decreto dedicato alle prime disposizioni finanziarie e fiscali urgenti di riequilibrio dei conti dello Stato impostate dal governo di allora), ora richiamato, come si legge sopra, prevedeva, ai fini del “progressivo adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative”, un sostanzioso ritocco del sistema agevolativo per la generalità di tali enti mutualistici.
In sostanza l’art. 12 della L. n.904/1977 (la c.d. “legge Pandolfi”, dal nome del ministro che allora la propose), che prima consentiva l’esenzione totale dalla tassazione delle riserve indivisibili, che le cooperative avessero deliberato in sede di approvazione dei loro bilanci annuali, veniva modificata nel senso che l’esenzione dell’Irpeg (di allora) si limitava “in ogni caso alla quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria”.
È importante richiamare l’attenzione sulla portata di questi ultimi due aggettivi. Ora, con il comma 36-ter succitato il passaggio suona ora così: “1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali”.
Ricordiamo che, perciò, la percentuale degli utili netti annuali da destinare a riserva subisce un ritocco ulteriore, che viene assoggettata a tassazione .
Si comprende come ora il conteggio per la determinazione dell’Ires sia diventato, a dir poco, problematico quando, partendo dell’utile civilistico occorrerà procedere fiscalmente alla determinazione se imponibile ai fini dell’Ires , tenendo conto di quanto dovuto con le novità introdotte e i vincoli già esistenti:
- il 10% testè introdotto dalle modifiche del Senato, riferito alla riserva minima;
- l’aumento dei punti percentuali introdotti dalla manovra ancora non conclusa, conteggiato sulla somma fra l’Ires sulle variazioni in aumento in generale (che certo ci sono), da sommarsi a quelle dovute al suddetto 10% della riserva minima;
- il 3%, sempre degli utili annuali, dovuto con l’introduzione della L. n.59 e da corrispondere ai fondi mutualistici;
- ecc. ecc...
Al confronto il vituperato “doppio binario”, la “traduzione” per passare dal bilancio civilistico a quello fiscale, per determinare la tassazione, era un giochino da adolescenti! Il rebus dei calcoli diventa criptato e di complessa soluzione.
Non ci si addentra nei calcoli, che sarebbero complicati, in attesa che il Ministero si impegni a chiarire con rapida e chiara circolare quali sono i conteggi esatti da eseguire perché non tutti i dubbi sono stati eliminati.
Questo non esime, comunque e nel frattempo, da qualche osservazione di merito:
1) i comparti più colpiti delle cooperative sarebbero quelli della produzione e lavoro e del consumo. Circa il primo è quantomeno incomprensibile che, nel periodo di crisi dell’occupazione generalizzata, si penalizzi un settore in controtendenza, che – pur con percentuali non esaltanti – riesce a dare lavoro a molti, reclutando come soci, ex dipendenti espulsi dal contesto produttivo nazionale delle imprese in crisi. Circa il secondo, è chiara l’”antipatia”, più volte dichiarata da esponenti politici dell’attuale maggioranza, per il settore delle Coop, e – come si usa dire – a pensar male si fa peccato, ma a volte si indovina;
2) le cooperative agricole e sociali, già intuitivamente asfittiche – per ovvi e differenti motivi – dall’inasprimento della tassazione sulle cooperative, sono anch’esse chiamate – sia pure in misura contenuta - a contribuire al risanamento dei conti dello Stato.
È una scelta che appare quantomeno poco comprensibile: entrambi i settori devono/possono ricorrere ad aiuti dalla casse pubbliche, giusto per i settori che coprono e quindi con una mano dovranno dare ma stenderanno l’altra per ricevere contributi pubblici al fine di non gettare la spugna.
Prima di concludere occorre sottolineare che il comma 36-quater dell’art. 2 del disegno di legge prevede che l’inasprimento della tassazione sia applicato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Quindi le società cooperative che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare potranno respirare, ma relativamente; perché in quanto ai primi acconti da versare, “si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-bis...”.
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