Premesso che gli enti non profit che gestiscono attività economiche rilevanti (es. servizi sociali) sono autentiche aziende di produzione di servizi, e che, da tempo, per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano le gestioni di questi enti, a causa dell’aumento dei costi e della impossibilità pratica di procedere ad un aumento dei ricavi (adeguato a coprire i costi), si pone anche per essi, come per le imprese, la necessità di fare rete, cioè di realizzare economie di scala che per essere significative presuppongono l’esistenza di aggregazioni vaste degli enti.
In teoria, quindi, non è da escludere che anche per gli enti non profit il concetto di rete possa avere una qualche validità, salvo verificare la concreta applicabilità, in tutto o in parte della disciplina prevista dal legislatore per le imprese.
Volendo tracciare un modello organizzativo per gli enti non profit che mantenga la individualità dei singoli enti, tanto gelosi della propria identità, e nello stesso tempo entro limiti ben stabiliti, consenta di fare scelte gestionali comuni, si può pensare alla costituzione di una rete di soggetti, per la produzione in comune di beni e servizi, su base contrattuale (una sorta di contratto di rete, che la legge regolamenta solo per le imprese) senza per ora pensare a un contenitore giuridico più complesso (es. consorzio, associazione di enti, ecc.).
Come si è già detto, a livello giuridico, per regolare i rapporti tra gli associati, si può pensare a uno strumento contrattuale simile al contratto di rete di cui si è detto sopra per le imprese. Quanto al governo della “rete”, almeno all’inizio, si può pensare a una governance collegiale, cioè ad un organo collettivo, che agisca come mandatario di tutti i “retini”.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il terzo settore, si può ricordare che, nell’ambito del sistema educativo, si è manifestata da tempo una tendenza nuova rappresentata dalla creazione di reti formative che consentano di associare più soggetti nell’offerta formativa e nel sostegno anche finanziario e dalla valorizzazione della fondazione di partecipazione come strumento in grado di assecondare questa tendenza.
I mutamenti del quadro normativo che ci interessano da vicino riguardano la riorganizzazione del sistema dell’IFTS, prevista dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 631), e quanto previsto dal decreto legge n. 7/07 contenente, all’art. 13, “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”. Il comma 631 della legge finanziaria, a decorrere dall’anno 2007, prevede la possibilità di costituire al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
Riprendiamo ora la questione se il contratto di rete pensato per le imprese sia, a certe condizioni, applicabile anche agli enti non profit. Ora, come si è già detto all’inizio, si tratta di capire se per le attività economiche eventualmente svolte dagli enti possono assumere la qualifica di imprenditori e, quindi, essere soggettivamente abilitati a stipulare un contratto di rete ai sensi della normativa vigente.
Un passaggio decisivo, sotto questo profilo, sarà l’atteggiamento che terrà la Camera di Commercio al momento in cui si tratterà di registrare il contratto di rete, che deve essere stipulato per atto pubblico.
In linea di principio, non si può escludere che un ente non lucrativo di cui al Libro primo del Codice Civile possa ritenersi un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile. Il legislatore del 2010 ha introdotto una importante innovazione in ordine al contenuto dell'accordo fra imprenditori che appare interessante per il nostro settore. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del D.L.5/2009, nella sua originaria formulazione, disponeva infatti che le imprese partecipanti alla rete dovessero esercitare in comune “una o più attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali”.
Ora, invece, è possibile che il contratto di rete regolamenti forme di collaborazione fra imprese prescindendo da qualsiasi verifica circa l’attinenza, la complementarietà, la sussidiarietà dell’attività svolta da ciascun partecipante. In altre parole, le imprese possono costruire fra loro una rete anche se operano in settori assolutamente differenti e senza alcun apparente punto di contatto.
In conclusione, sembrerebbe che il nostro legislatore abbia voluto individuare con la rete un nuovo modello organizzativo, complementare ed alternativo tanto al modello societario, che ad altri modelli di aggregazione “non personalizzati”, già previsti e disciplinati dal nostro ordinamento ma diversi dal contratto in parola, in quanto o connotati da una forte valenza territoriale e geografica (quali i “Distretti produttivi”) o in quanto legati all'esecuzione di una specifica iniziativa economica (quali le Associazioni Temporanee di Impresa, per le quali la normativa prevede una durata limitata al compimento dell'operazione in comune a cui è tesa).
Da ultimo, si ricorda la risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le reti di imprese pur non avendo soggettività tributaria, hanno la possibilità di chiedere l’attribuzione di un codice fiscale da utilizzare ai fini operativi (ex art. 2 del DPR n. 605/73).
Nel documento di prassi sono illustrate le modalità di compilazione del modello AA5 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione, soggetti diversi dalle persone fisiche” con il quale è possibile inoltrare la richiesta del codice fiscale ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Copyright © - Riproduzione riservata