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sabato 04 febbraio 2012 | twitter |
Imprese di pulizia e di facchinaggio

Volume d’affari dell’impresa: rappresentazione statica o dinamica?

Le imprese di pulizia e di facchinaggio, per poter partecipare agli appalti relativi allo specifico settore, devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, secondo fasce di classificazione per volume di affari realizzato mediamente nell’ultimo triennio.

L’applicazione delle norme attualmente in vigore ha dato luogo a notevoli incertezze nel caso in cui un’impresa inserita in una determinata fascia di classificazione provvedeva a cedere ad altra impresa l’azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.

Queste incertezze interpretative hanno costretto il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è espresso con il parere n. 4047/2009 (allegato alla Circolare ministeriale n. 3632/C del 12 febbraio 2010) stabilendo che l’iscrizione nella fascia non costituisce una rappresentazione statica del volume d’affari dell’impresa, quanto piuttosto una rappresentazione dinamica, nel senso appunto che le variazioni nel volume di affari legittimano l’impresa a chiedere la variazione della fascia di appartenenza.

Le discipline dettate per l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (legge 25 gennaio 1994, n. 82 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 7 luglio 1997, n. 274) e per quella di facchinaggio e movimentazione merci (art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221), dispongono che tali attività possano essere svolte solo in forma d’impresa (tranne alcune modestissime eccezioni relative all’attività di facchinaggio), e previa dimostrazione del possesso di alcuni requisiti di natura economica, morale, organizzativa e professionale.

Per potere partecipare agli appalti relativi allo specifico settore, in particolare, le imprese debbono essere iscritte nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, secondo fasce di classificazione per volume di affari realizzato mediamente nell’ultimo triennio (art. 3 del d.m. n. 274/97 e art. 8 del d.m. n. 221/03).

Per le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al requisito del volume medio di affari è richiesto l’assolvimento degli ulteriori requisiti indicati all’art. 3, c. 3, del citato d.m. n. 274.

L’applicazione delle norme citate (che disciplinano - sembra opportuno evidenziare - per le imprese di facchinaggio la partecipazione ad appalti sia pubblici che privati e per le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, la partecipazione ai soli pubblici appalti) ha dato luogo a notevoli incertezze nel caso in cui un’impresa inserita in una determinata fascia di classificazione provvedeva a cedere ad altra impresa l’azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.

Attività di facchinaggio

L’art. 2 del D.M. n. 221/2003, per attività di facchinaggio e movimentazione merci si intendono le seguenti attività:
• portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

L'esercizio delle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci, svolte per conto di terzi, è riservato alle imprese, costituite sia in forma societaria che individuale, che risultano in possesso di particolari requisiti dettati dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221.

I requisiti necessari per attività di facchinaggio

I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività sono i seguenti:
• capacità economico-finanziaria dell'impresa (art. 5);
• capacità tecnico-organizzativa (art. 6): il preposto alla gestione tecnica deve essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali;
• onorabilità (art. 7), che devono essere posseduti dal titolare e dagli eventuali institori e direttori per l'impresa individuale, da tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone e le Sapa, da tutti gli amministratori per le altre società di capitali e le società cooperative.

Fasce di classificazione e parere del Consiglio di Stato

Sono previste tre fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:
- la fascia inferiore a 2,5 milioni di euro
- la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro
- la fascia superiore a 10 milioni di euro

Le imprese vengono distinte in tre categorie diverse in ragione del periodo di attività:
- imprese che svolgono l’attività da almeno tre anni;
- imprese che svolgono l’attività da non meno di due anni e da non più di tre;
- imprese che svolgono l’attività da meno di due anni.

Le prime devono considerare il volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in media negli ultimi tre anni; per le seconde si fa riferimento alla media del volume di affari del periodo di attività; le ultime sono iscritte direttamente nella fascia di classificazione iniziale.

L'iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti. Infatti all'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita.

Il D.M. 221/2003 prevede che la variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Il Ministero delle Attività Produttive con la Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003 ha chiarito che i 30 giorni per la comunicazione della variazione negativa decorrono dal deposito del bilancio per le società di capitali e società cooperative e dalla presentazione della denuncia dei redditi per le imprese a forma giuridica diversa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3632/C del 12 febbraio 2010 ha affrontato lo spinoso problema relativo al caso in cui un'impresa, inserita in una determinata fascia di classificazione, provvede a cedere ad altra impresa l'azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.

Nella precedente Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997, il Ministero affermava che le fasce di classificazione erano acquisibili da parte di un imprenditore individuale che succedesse nell’attività a seguito del decesso del precedente titolare, subentrando in tutti i rapporti in essere, a condizione che fosse verificata la continuità delle relative attività.

Nella stessa circolare si prevedeva inoltre la possibilità di subentro nelle attività di pulizia con annessa acquisizione della fascia di appartenenza, per effetto di procedure di incorporazione o fusione.

Su questo tema seguirono numerose e contrastanti interpretazioni, tanto da indurre il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con il parere n. 4047/2009 del 22 dicembre 2009, che viene allegato alla Circolare n. 3632/C.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 4047/2009 della sezione III si è definitivamente pronunziato sulla questione affermando d’un lato che è «escluso che la cessione di azienda o di ramo di azienda dia luogo al trasferimento in capo all’imprenditore cessionario dei requisiti soggettivi dell’imprenditore cedente, necessari per l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, che esercitino attività di facchinaggio e di movimentazione merci e attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione», ma dall’altro che «deve essere esaminata l’ulteriore e più particolare questione relativa all’influenza della cessione d’azienda sui criteri per la classificazione in fascia delle imprese suddette».

In tale ottica il parere ha affermato che «l’iscrizione nella fascia non costituisce una rappresentazione statica del volume d’affari dell’impresa, quanto piuttosto una rappresentazione dinamica, nel senso appunto che le variazioni nel volume di affari legittimano l’impresa a chiedere la variazione della fascia di appartenenza».

Nel caso in cui un’impresa acquisisca da altro imprenditore un’azienda o un ramo di essa, è legittimata a rappresentare l’incremento del volume di affari, che da tale acquisizione ad essa derivi, al fine di ottenere la variazione della fascia di classificazione.

Non è detto, infatti, che dalla cessione d’azienda derivi in capo alla cessionaria l’intero volume di affari della cedente, in quanto, la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda cedente costituisce un effetto solo naturale del negozio di cessione d’azienda, che in quanto tale può essere escluso da diversa pattuizione tra le parti.

Pertanto l’Amministrazione, cui dovesse essere richiesta la variazione della fascia di classificazione, dovrà controllare che dalla cessione di azienda, che abbia legittimato la richiesta, sia effettivamente derivata una variazione del volume di affari del triennio.

Dal punto di vista operativo ciò si tradurrà nella necessità di valutare unitariamente e analiticamente, con riferimento agli ultimi tre anni o al diverso periodo previsto dalla legge rispetto al momento in cui viene resa nota la cessione, i servizi svolti, relativamente allo specifico settore di attività, per il tramite del compendio composto dall’originario complesso aziendale e da quello acquisito, restando in ogni caso esclusi computi basati sulla mera sommatoria di valori riferiti alle fasce di classificazione in cui l’impresa cedente e quella cessionaria risultavano precedentemente inserite.

(Ministero sviluppo economico 02/02/2010, n. 3632/C)
26/02/2010
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