Il Tribunale di Torino ha condannato la società Plastic Components and Modules Automotive SPA per condotta antisindacale nei confronti del sindacato Filctem, che aveva lamentato di non essere stato informato e interpellato in merito alla applicazione del contratto del 29.12.2011 – firmato con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat – a tutti i lavoratori della società.
La vicenda risale alla fine del 2011 quando a tutte le organizzazioni sindacali del settore al quale viene applicato il CCNL Gomma Plastica viene comunicato – dai vertici aziendali - la disdetta per il Gruppo Fiat di tutti i contratti/accordi collettivi aziendali e territoriali vigenti, compresi quelli con clausola di rinnovo automatico alla scadenza.
L’operazione viene condotta in ragione del programmato riassetto e armonizzazione delle discipline contrattuali collettive aziendali e territoriali che si sono succedute nel tempo. Cio’ al fine di renderle coerenti e compatibili con condizioni di competitività e efficienza. Ne segue un incontro nel quale la Società solamente ribadisce la volontà di procedere alla disdetta dei contratti senza alternativa alcuna. Invero, a dicembre 2011 viene concluso un contratto definito “specifico” da applicarsi anche alla Società e ne viene semplicemente data comunicazione alla Filctem: il Ccnl gomma plastica sino ad allora applicato sarebbe stato sostituito da detto nuovo accordo con decorrenza 1.1.2012.
In merito alla contrattazione collettiva applicabile il Tribunale di Torino non ravvisa profili di censure.
Diversamente, invece, circa “le modalità” con cui l’intera vicenda ebbe a svilupparsi. Il Tribunale rileva come sia vero che fra le norme sulle relazioni industriali – contenute nel CCNL applicato nella Società in questione (CCNL gomma plastica 18.3.2010) non sia previsto una informativa espressa in proposito, ma questo, sottolinea chiaramente il Tribunale, solo perche’ i fatti che hanno originato la disputa in questione non era neppure immaginabile, non certo perche’ consensualmente esclusa.
L’avere condotto una trattativa, avente come consapevole risultato quello della estromissione della Filctem quale parte contraente di quella contrattazione collettiva che era stata da sempre applicata in certe unità produttive, e’ stato su un piano generale indice evidente di assoluta noncuranza, se non di spregio. Al contempo si e’ realizzato un comportamento integrante una specifica violazione delle regole fondamentali proprie di qualsiasi tipo di “relazione” da considerare corretta, a prescindere da non illegittimità del risultato comunque raggiunto.
Conclude il Tribunale affermando che se la Filctem fosse stata formalmente informata delle trattative finalizzate al cambiamento strutturale, la stessa avrebbe potuto informare i lavoratori degli stabilimenti interessati (non solo aderenti al sindacato) assumendo in rappresentanza degli stesi iniziative di condivisione o di contrasto.
A cura della Redazione
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(Sentenza Tribunale TORINO 23/01/2012)