Chiarisce il Ministero, in una recente nota resa pubblica sul sito della CNCE, che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ( come lascia intendere il D.P.R. n. 445 del 2000 all’art. 46 lett. p(),ma una attestazione dell’istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Cio’ premesso il D.P.R. del 2000 citato stabilisce solo le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (istituti di previdenza o casse edili) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste ne’ su fatti ne’ su status né tantomeno su qualità personali.
Pertanto, il D.P.R. lascia intendere la possibilità da parte della P.A. di acquisire un DURC e NON un’autocertificazione da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per l’autocertificazione.
Questa è la risposta, in sintesi, che il Ministero del lavoro ha fornito ad un quesito formulato dalle Associazioni nazionali di categoria, in merito agli effetti sul DURC della normativa prevista dell'articolo 15 della legge 183 del 12 settembre 2011 che ha introdotto l'articolo 44 bis del DPR n. 445/2000.
A cura della Redazione
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(Nota Ministero lavoro e politiche sociali 16/01/2012)