La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce chiarimenti in merito al caso di violazione di norme sul contratto di lavoro a termine nel pubblico impiego. In merito, l’art. 36, D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che nel settore pubblico “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”, ma solo il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore (comma 5).
Pertanto, anche la nullità del termine apposto al contratto non ne determina la conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
Il fondamento di tale norma, che rende inapplicabile la tutela di carattere ripristinatorio nel pubblico impiego, viene solitamente rinvenuto nel principio previsto dall’art. 97, comma 3, Cost., il quale sancisce la regola del concorso pubblico quale forma di reclutamento nella pubblica amministrazione.
Ciò premesso, sussistono, sulle modalità di quantificazione dell’entità di detto risarcimento da mancata conversione del posto di lavoro, diverse soluzioni applicative prospettate dalla giurisprudenza di merito che di seguito si riassumono:
A) un primo orientamento utilizza quale parametro per il risarcimento del danno l’art. 18, legge n. 300 del 1970, ritenendo tale meccanismo sanzionatorio “l’unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla stabilità reale, qual è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione”
B) un diverso orientamento ricollega invece il danno del lavoratore al tempo medio necessario per trovare un altro impiego stabile, tenuto conto della zona geografica, dell’età anagrafica, del sesso e del titolo di studio
C) recentemente i Giudici hanno, invece, individuato il metodo di quantificazione del danno nell’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, secondo il quale “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge n. 604 del 1966
D) e ancora: in taluni casi si è parametrato il danno al numero e alla durata dei rapporti a termine succedutesi negli anni, circostanza che determinerebbe un ragionevole affidamento sulla possibilità di protrarsi ulteriormente dei rapporti stessi; e ancora: il danno patito sarebbe pari alle retribuzioni spettanti dalla data di messa in mora sino a quello della sentenza oppure alle differenze retributive fra quanto percepito dal lavoratore se - nel medesimo periodo del contratto a termine - fosse stato assunto a tempo indeterminato.
Da ultimo si segnala che alcune sentenze hanno superato la “barriera” del divieto della conversione dei rapporti a termine illegittimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato, incardinato nei richiamati art. 97 Cost. e nel D.lgs. n. 165.
A cura della redazione
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(Parere Fondazione studi consulenti lavoro 02/02/2012, n. 2)