Ai sensi dell’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La suddetta norma avrebbe quindi risolto la questione dell’esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Tuttavia la Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), approvata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Ma, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 depositata il 26.1.2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
In particolare, il citato art. 12, comma 11, era stato tacciato di porsi in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo della parità delle parti processuali, ed infatti, secondo la rimettente sarebbero stati travalicati i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994) con riguardo alle leggi aventi efficacia retroattiva, in quanto:
1) secondo la ricostruzione effettuata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, la previsione dell’iscrizione alla gestione assicurativa per l’attività svolta in misura prevalente sarebbe stata introdotta proprio a fronte della statuizione, in forza della medesima legge, concernente l’obbligo d’iscrizione del socio di s.r.l. alla gestione commercianti, al fine di non gravare eccessivamente l’attività di lavoro autonomo di dimensioni e redditi modesti;
2) l’intervento legislativo sarebbe stato realizzato, incidendo sulle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, con normativa d’urgenza, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia emessa sulla questione dalle sezioni unite della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 3240 del 2010), la quale aveva respinto la tesi sostenuta dalla difesa dell’INPS negli innumerevoli giudizi analoghi pendenti.
In merito, la Corte Costituzionale ha evidenziato che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, tale divieto di retroattività non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Ed infatti il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU, motivi sussistenti anche nel caso di specie.
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009).
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza Corte Costituzionale 26/01/2012, n. 15)