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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Dal 1° gennaio 2012

INPS, importi massimi per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

L'INPS, come di consueto, aggiorna i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'INPS comunica gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione attualmente pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale

- retribuzione inferiore o uguale a 2.014,77 euro: importo lordo (euro) 931,28; importo netto (euro) 876,89

- retribuzione superiore 2.014,77 euro: importo lordo (euro) 1.119,32; importo netto (euro) 1.053,95

Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

- retribuzione inferiore o uguale a 2.014,771 euro: importo lordo (euro) 1.117,54; importo netto (euro) 1.052,28

- retribuzione superiore a 2.014,77 euro: importo lordo (euro) 1.343,18; importo netto (euro) 1.264,74.

Indennità di mobilità

L'INPS riporta gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

- retribuzione inferiore o uguale a 2.014,77: importo lordo (euro) 931,28; importo netto (euro) 876,89

- retribuzione superiore 2.014,77: importo lordo (euro) 1.119,32; importo netto (euro) 1.053,95.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi valevoli per l'indennità di mobilità. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Circolare INPS 08/02/2012, n. 20)
09/02/2012
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