Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici previdenziali di malattia, di maternità e di tubercolosi relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2010, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2010, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2010 – sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2010, ad euro 43,79.
L'INPS sottolinea che per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni temporanee è la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. E’ venuta meno quindi la possibilità,di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali. La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge per il 2010 pari a euro 38,96.
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
- euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;
- euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
- euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
La misura dell'indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia stessa. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00, l’indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 10,10 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 15,15 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 20,20 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
(Circolare INPS 11/03/2010, n. 37)