Con l’interpello n. 2/2012, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della norma relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori ed alla sua eventuale applicazione al contratto di nolo a caldo.
Posto che per nolo a caldo si intende la mera locazione del macchinario, per cui il locatore mette a disposizione solo il macchinario - che è cosa bene diversa dall’appalto o subappalto dove i soggetti si obbligano nei confronti del committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo – la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva sottolinea che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale).
Tuttavia, lo stesso Ministero evidenzia che vi è anche un importante indirizzo giurisprudenziale che è a favore di un’estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.
A cura della Redazione
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(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)