Datori di lavoro agricolo
Il Decreto Legislativo n. 146 del 1997 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, (0,70 complessivamente), sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del 32%, di cui 8,54% a carico del dipendente, cui si aggiunge l’aumento dello 0,30% con decorrenza dal 1.1.2007 che porta l’aliquota complessiva da raggiungere al 32,30% di cui 8,84% a carico del lavoratore. Poiché i lavoratori hanno già raggiunto l’aliquota del 8,84% a proprio carico, l’aumento prosegue con il solo incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro. L’aumento è stato sospeso per il triennio 2006-2008 dall’art. 01, legge 11.3.2006, n. 81 e riprende a decorrere dal 1.1.2009. Pertanto dal 1 gennaio 2012 l’aliquota IVS è fissata nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da Gennaio 2012
TotaleA carico del lavoratore
27,70 % 8,84%
Navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori, l'aliquota contributiva relativa al FPLD, relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo. Pertanto anche le aziende in argomento sono tenute ad aumentare annualmente il contributo IVS, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore (complessivamente 0,70%), sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (di cui 8,89 a carico del lavoratore), cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL che a differenza di quanto previsto per i datori di lavoro agricoli in questo caso è dovuto come per gli altri settori produttivi e l’aumento dell’IVS dello 0,30% con decorrenza 1.1.2007. Poiché i lavoratori hanno già raggiunto l’aliquota del 9,19% a proprio carico, l’aumento prosegue con il solo incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro. La sospensione dell’aumento per il triennio 2006-2008 per il settore agricolo è stata applicata dal settore della pesca. Pertanto dal 1 gennaio 2012 l’aliquota IVS deve essere aumentata dello 0,20% ed è fissata nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da Gennaio 2012
TotaleA carico del marittimo
28,40 % (compreso 0,70 ex GESCAL)9,19%
Apprendisti
A decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore. Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84% (art. 22 comma 1, legge 12.11.2011, n. 183).
Proroga versamento contributi CIGS e Mobilità
L’articolo 33, c. 23 della legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) proroga al 31 dicembre 2012, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. I datori di lavoro rientranti nei settori precedentemente elencati sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento della CIGS, prevista dall’art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90% di cui lo 0,30% a carico del lavoratore) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 per il finanziamento del trattamento di Mobilità (0,30% interamente a carico del datore di lavoro) a partire dal periodo di paga "gennaio 2012" senza soluzione di continuità.
Per il controllo del requisito occupazionale si utilizzano i medesimi criteri del settore industriale, pertanto il requisito occupazionale deve essere verificato sulla media del semestre precedente e nel computo devono essere inclusi anche gli apprendisti (Circolare n. 25 del 18.2.2010).
Proroga della iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti
L’articolo 33, c. 23 della legge di stabilità 2012 ha prorogato, al 31 dicembre 2012, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. E’ possibile quindi beneficiare anche per il 2012 degli sgravi per l’assunzione di tali lavoratori previsti dall’art. 25 comma 9 della legge 223/1991 (versamento dei contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti per 18 mesi, per gli assunti a tempo indeterminato) ovvero dell’art. 8 comma 2 della medesima legge (versamento dei contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti per max 12 mesi, per gli assunti a tempo determinato e per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).
Proroga di misure incentivanti per l’occupazione
La legge n. 183/2011, ha prorogato per il 2012 una serie di interventi - finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – già introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010 (disoccupati, ultracinquantenni e prolungamento riduzioni contributive per coloro che hanno almeno 35 anni di contributi). Si tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di contenuto meramente economico) la cui operatività nel corrente anno è subordinata alle modalità attuative che saranno definite con apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
Si evidenzia però che tale beneficio era già stato prorogato nel 2011 ma che stante la mancanza di emanazione del Decreto ministeriale, la disposizione è rimasta inattuata.
L’articolo 33, c. 22 della medesima legge ha previsto la proroga, per l’anno in corso degli incentivi in favore dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, mentre il comma 24 ha prorogato, a tutto il 2012, la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello
Anche lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continuerà a trovare applicazione nel 2012. A disciplinare l’incentivo provvedono gli articoli 22, c. 6 e 33, c. 14 della legge n. 183/2011. Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, la legge di stabilità 2012 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010. In considerazione del rinvio - operato dal legislatore - alle modalità già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali, per la fruizione dello sgravio sarà necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale.
Sgravio a favore delle Navi iscritte nel Registro internazionale Italiano
La legge di stabilità é intervenuta anche sul fronte dello sgravio a favore delle Navi iscritte nel Registro internazionale Italiano, riducendone la misura per il 2012 e il 2013. L’articolo 4, c. 55, infatti, dispone che “i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013”.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
La legge di stabilità 2012, ha esteso all’anno in corso, la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L’articolo 33, comma 21, infatti, prevede che - sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - possa essere disposta la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Il medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2012 gli strumenti in deroga già disposti nel 2011, con riduzione, tuttavia, dal 10% al 40% della misura dei trattamenti.
Contratti di solidarietà
L’articolo 33, c. 23 prevede, per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.
Sempre sul fronte degli ammortizzatori sociali, il comma 24 del medesimo articolo 33, ha prorogato, per l’anno 2012, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi sostenuti dall’intervento della CIGS.
Contributo di solidarietà a carico di alcune categorie di lavoratori
Nell’ambito delle disposizioni in materia pensionistica, il D.L. 6.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia), ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 - un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Per i dipendenti l’ammontare del contributo è fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile per tutto il periodo individuato. Sono interessati i lavoratori iscritti ai seguenti Fondi: Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai e Fondo volo.
Per le modalità di versamento del contributo, si resta in attesa dell’apposita circolare da parte dell’Inps.
Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegna l’Amministrazione diappartenenza
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