E’ estesa ai pubblici esercizi la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L.510/1996, per cui nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi è abrogata la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 10 del d.lgs.n.368/2001 che imponeva, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, di darne comunicazione entro 5 giorni al centro per l’impiego.
Sono semplificate le regole per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, nella specie stagionali. Fermo restando il limite di nove mesi previsto dalle norme vigenti, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata e il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Inoltre, l'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Cambia la responsabilità solidale negli appalti, con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 29 del D.lgs.n.276/2003. Viene ora previsto che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Restano però escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
In materia di dati personali, è soppressa la lettera g) dell’articolo 34 del D.lgs.n.196/2003 ed i correlati paragrafi da 19 a 19,8 e 26 del disciplinare tecnico per le misure minime di sicurezza, il che comporta l’abrogazione del DPS, il documento programmatico per la sicurezza che i soggetti che trattano dati personali erano tenuti ad elaborare ed aggiornare annualmente.
Si allungano i tempi per il riconoscimento del credito di imposta per l’assunzione di lavoratori nelle aree del mezzogiorno , che potranno essere effettuate entro il 13 maggio 2013.
Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Il credito di imposta è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.
A decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti di somme a qualsiasi titolo dovute all’Inps dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.
Cambia, con effetto dal 1° aprile 2012, l’articolo 17 del D.lgs.n.151/2001 in materia di astensione anticipata di maternità.
L’astensione dal lavoro a seguito di gravi complicanze della gravidanza è disposta, non più dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, bensì dalla Asl. L’astensione dal lavoro a causa delle pregiudizievoli condizioni di lavoro o ambientali e quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, su istanza della lavoratrice o d’ufficio quando, dall’attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che richiedono detta astensione.
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