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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
SCADE IL...1° marzo

Sostituti d'imposta alle prese con il CUD

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata dai datori di lavoro e consegnata, in duplice copia, al lavoratore sostituito, anche in formato elettronico entro il 28 febbraio 2010, quindi il 1° marzo, cadendo il termine di domenica.

Quadro normativo di sintesi

L’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni impone al datore di lavoro quale sostituto di imposta di rilasciare, a fine anno o all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione contenente le somme erogate, le detrazioni operate e le detrazioni riconosciute.

Alla certificazione è attribuita valenza di comunicazione unica, dovendo, con il rilascio della stessa, certificare altresì le somme maturate a favore del sostituito da assoggettare a contribuzione previdenziale.

Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2010 è stato approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2010”, con le relative istruzioni.

Con lo stesso provvedimento sono state altresì definite le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, come da articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il provvedimento è stato pubblicato il 19 gennaio 2010 nel sito dell’Agenzia delle Entrate, come disposto dall'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Chi, che cosa

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata dai datori di lavoro, pubblici e privati, che nel 2009 hanno erogato in veste di sostituti d’imposta redditi, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, assoggettati o da assoggettare a ritenuta.

Ai fini fiscale è, pertanto, richiesta l’indicazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2009 e soggetti a:

- tassazione ordinaria;

- tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2009, nonché prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 erogate in forma di capitale);

- ritenuta a titolo d’imposta (prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252);

- imposta sostitutiva (somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, successivamente prorogato dall’art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Oltre che le somme erogate, la certificazione attesta le ritenute di acconto operate, le detrazioni effettuate e quelle spettanti, non ché i dati relativi alle addizionali all’irpef, agli oneri deducibili e detraibili ed ai risultati dell’assistenza fiscale prestata. Il modello comprende anche i dati previdenziali ed assistenziali relativi ad INPS ed INPDAP, in forma ridotta, in quanto già indicati nelle dichiarazioni mensili, rispettivamente, Emens e Dma.

Quando

La certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2010 (1° marzo, cadendo il termine di domenica). In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la CUD deve essere rilasciata, dal sostituto, entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore sostituito.

Come

La certificazione deve essere consegnata, in duplice copia, al lavoratore sostituito, anche in formato elettronico, purché sia garantita all’interessato la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Questa modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Il datore di lavoro che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l’indirizzo completo (compreso la posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale deve pervenire la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Ciò in quanto il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale comunica i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4), non più direttamente al sostituto d’imposta, ma all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, provvederà ad inviarli telematicamente al sostituto d’imposta.

Il datore di lavoro deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente -con riferimento al volume d’affari- desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione.

10/03/2010
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