La Corte di Giustizia UE si è occupata della legittimità del contratto collettivo quadro unitario per l’industria metallurgica ed elettrotecnica della Renania Settentrionale-Vestfalia, il quale in relazione alle concessione delle ferie, prevede che il diritto alle stesse si estingue tre mesi dopo la fine dell’anno civile, a meno che esso sia stato fatto valere senza esito oppure che le ferie non siano state godute per ragioni di servizio. Inoltre, qualora le ferie non siano state godute a causa di malattia, il diritto a fruirne si estingue dopo 15 mesi e non spetta neanche l’indennità sostitutiva delle ferie non godute perché tale diritto è ammissibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di apprendistato.
A tal proposito, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato come la Corte abbia già in passato stabilito che, in linea di principio, è legittima una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che la direttiva gli conferisce. Tuttavia, se si applicasse il suddetto principio al caso di specie, un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi, avrebbe il diritto di accumulare, senza limiti, tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante la sua assenza dal lavoro e il cumulo illimitato di diritti alle ferie annuali retribuite, maturati durante detto periodo di inabilità al lavoro, non risponderebbe più alla finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite.
Inoltre, per la Corte di Giustizia si può ragionevolmente ritenere che un periodo di riporto del diritto alle ferie annuali retribuite di quindici mesi non disconosce la finalità di tale diritto, dato che garantisce che quest’ultimo mantenga il proprio effetto positivo per il lavoratore in quanto periodo di riposo. In definitiva l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi.
A cura della Redazione
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(Sentenza Corte Giust. CE 22/11/2011, n. C-214/10)