Lo scopo principale della comunicazione è fornire orientamenti pratici sui procedimenti, avviati dalla Commissione europea previsti dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conformemente al regolamento (CE) n. 1/2003 al relativo regolamento d'esecuzione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
A tale riguardo, la comunicazione si prefigge di migliorare la comprensione del processo d'indagine della Commissione incrementando in tal modo l'efficienza delle indagini e garantendo un elevato grado di trasparenza e di prevedibilità del processo.
La comunicazione riguarda i principali procedimenti relativi alle presunte violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE.
Le procedure di infrazione contro gli Stati membri, basate in particolare sull'articolo 106 del TFUE in combinato disposto con gli articoli 101/102 del TFUE non rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione.
Quest'ultima non si applica nemmeno ai procedimenti previsti dal regolamento sulle concentrazioni né ai procedimenti in materia di aiuti di Stato.
I procedimenti relativi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE sono disciplinati in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2003 e dal regolamento di esecuzione.
Anche le comunicazioni della Commissione sull'accesso al fascicolo istruttorio sul trattamento delle denunce e sul mandato del consigliere-auditore contengono informazioni pertinenti per lo svolgimento dei procedimenti.
Per quanto riguarda la presentazione di relazioni di esperti economici e la presentazione di dati quantitativi, si fa riferimento alle migliori pratiche relative alla presentazione di elementi di prova di natura economica.
La presente comunicazione non va dunque considerata un resoconto esaustivo di tutte le misure che disciplinano i procedimenti avviati dalla Commissione.
Essa dovrebbe essere letta in combinazione con gli altri strumenti di cui sopra ed insieme alla giurisprudenza pertinente.
Alle indagini relative ai casi di cartelli, secondo la definizione della comunicazione sul trattamento favorevole o sulla «clemenza» si possono anche applicare le procedure specifiche relative alle richieste di clemenza e di transazione.
La comunicazione non riguarda tali procedimenti specifici.
Inoltre, la natura particolare dei procedimenti relativi ai cartelli richiede in alcuni casi disposizioni specifiche per non interferire con eventuali richieste di clemenza o con le discussioni sulle transazioni.
Tali disposizioni speciali verranno indicate ove opportuno.
La comunicazione è articolata nel seguente modo.
La sezione 2 definisce la procedura seguita durante la fase di indagine.
Questa parte riguarda qualsiasi indagine, sia che essa si concluda con una decisione di divieto [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003], con una decisione di impegni [articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003] o con una decisione di rigetto della denuncia (articolo 7 del regolamento di esecuzione).
La sezione 3 illustra le principali fasi procedurali e i diritti di difesa nel contesto delle procedure che conducono alle decisioni di divieto.
La sezione 4 descrive le caratteristiche specifiche della procedura relativa agli impegni.
La sezione 5 tratta del rigetto delle denunce. Le restanti sezioni sono di carattere generale: la sezione 6 descrive i limiti nell'uso delle informazioni, la sezione 7 riguarda l'adozione, la notifica e la pubblicazione delle decisioni e la sezione 8 le future revisioni.
La comunicazione è basata in particolare sull'esperienza finora acquisita in materia di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 e del regolamento di esecuzione.
Essa rispecchia le opinioni della Commissione al momento della pubblicazione e sarà applicata a partire dalla data di pubblicazione ai casi ancora aperti e ai casi futuri.
La specificità di un singolo caso può tuttavia richiedere un adattamento della presente comunicazione, o una sua deroga, in funzione del caso in questione.
La comunicazione non crea nessun nuovo diritto od obbligo, né modifica i diritti e gli obblighi che derivano dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), dal regolamento (CE) n. 1/2003, dal regolamento di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Per la corrispondenza relativa ai casi, la Commissione incoraggia lo scambio di informazioni per via elettronica (posta elettronica o altri dispositivi digitali).
A cura della Redazione
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(Comunicazione Commissione UE 20/10/2011, n. 308)