Con riguardo al contenuto ed alle motivazioni delle scelte urbanistiche va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine all'ampia discrezionalità che connota le scelte della PA in ordine alla destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio, tali da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il PRG.
Ne consegue che, di certo, un'aspettativa giuridicamente tutelabile non può discendere dalla pregressa destinazione del suolo e nemmeno dalla mera circostanza che, come nella specie, la società istante avesse presentato una proposta di lottizzazione, mai esaminata dal Comune.
Il "Piano delle Certezze" si pone rispetto al previgente PRG del Comune di Roma (1965) non già come una variante generale, ma come una forma di intervento circoscritta alle aree in quella fase individuate come soggette a pressanti esigenze di tutela paesaggistica e ambientale.
Con tale strumento si riteneva indispensabile, in funzione parzialmente anticipatoria del nuovo strumento urbanistico in itinere, modificare la destinazione di dette aree, rinviando alla definitiva approvazione del Nuovo PRG le complete ed esaustive scelte di fondo sul territorio comunale.
Tale essendo la situazione, è evidente che, nel caso in esame, il silenzio mantenuto dalla variante de qua sui suoli in proprietà della società appellante non implica affatto che per essi, sulla base di una rinnovata istruttoria, fosse stata confermata la pregressa destinazione urbanistica, ma significa semplicemente che gli stessi non erano stati per nulla presi in considerazione dalla variante, con la conseguenza che il permanere dell'originaria vocazione edificatoria non escludeva affatto il potere della PA di imprimervi una nuova e diversa destinazione nell'ambito del Nuovo PRG.
Né può condividersi l'impostazione secondo cui, una volta non ricompresi i suoli de quibus fra quelli assoggettati a tutela nell'ambito del "Piano delle certezze", vi sarebbe stata una sorta di consumazione del relativo potere in capo alla PA, restando precluse ulteriori scelte limitative dell'edificabilità delle aree.
Ciò in ragione del pacifico indirizzo secondo cui in sede di pianificazione generale ben possono essere soddisfatte, attraverso l'attribuzione di destinazioni limitative o preclusive dell'edificazione, esigenze di contenimento dell'espansione dell'abitato nonché di salvaguardia di valori paesaggistici e ambientali, in vista del perseguimento di obiettivi di miglioramento della vivibilità del territorio comunale.
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(Decisione Consiglio di Stato 16/01/2012, n. 119)