Il ricorrente, partecipante a una gara di appalto indetta per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione di un edificio scolastico, ha impugnato il provvedimento con cui la civica P.A. aveva annullato in autotutela la medesima procedura.
Ha esposto, in particolare, di essersi classificato al secondo posto nella graduatoria della gara e di aver avanzato istanza di annullamento dell’atto di aggiudicazione al primo candidato sulla scorta della considerazione per cui la Commissione, in sede di valutazione, avrebbe erroneamente applicato i criteri posti dal bando.
Sta di fatto che l’amministrazione, con l’atto impugnato, ha annullato l’intera procedura in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe "arbitrariamente apportato modifiche ai criteri di valutazione", oltreché indicato nel bando un erroneo importo dei lavori.
Infatti, poiché l’opera avrebbe posseduto un costo di gran lunga superiore rispetto a quello inizialmente previsto, la P.A. ha ritenuto sussistere l’interesse pubblico a rinnovare la gara, ponendovi a base l’importo corretto e consentendo la partecipazione di un maggior numero di soggetti qualificati.
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorto il deducente, all’uopo eccependo la violazione dell’art. 10 bis, L. n. 241/1990, in uno al difetto di motivazione e istruttoria. Il Collegio di Milano ha dapprima rilevato come la motivazione contenuta nel provvedimento di annullamento dell’intera procedura di gara aveva posto adeguatamente in luce il vizio su cui la stessa era stata avviata e l’impatto negativo che produceva sull’interesse pubblico.
Ha poi proseguito nel senso che non vi era dubbio alcuno che, in presenza di siffatti presupposti, la stazione appaltante poteva attivare il proprio potere di autotutela, annullando la gara prima della conclusione del contratto, e ciò nel pieno rispetto dei principi che governano le procedure a evidenza pubblica.
Di conseguenza, il giudicante ha ritenuto infondata la censura con cui era stata contestata la sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione in autotutela dell’atto di annullamento della procedura in questione.
In secondo luogo, ha evidenziato come a fronte di un simile vizio, avente a oggetto una valutazione sull’importo dei lavori ampiamente rimessa all’apprezzamento del Comune, il ricorrente non avrebbe potuto dedurre alcunché in fatto e in diritto, affinché l’atto avesse potuto assumere un contenuto diverso da quello che aveva poi acquisito.
Né, invero, alcuna deduzione in tal senso era stata svolta nel gravame, ove al contrario l’interessato aveva lamentato la violazione delle garanzie procedimentali, senza però segnalare alcun profilo di contestazione circa il ragionamento posto a base dell’atto impugnato.
Per siffatte ragioni, l’adito T.A.R. ha ritenuto prive di fondamento anche le censure circa la supposta violazione dell’art. 10 bis, L. n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e istruttoria; al riguardo, infatti, ha precisato come la P.A. avesse regolarmente inviato al ricorrente apposito avviso di avvio del procedimento in autotutela, avente a oggetto non l’annullamento dell’aggiudicazione, ma l’annullamento dell’intera procedura.
Nello specifico, sibbene nel menzionato avviso non erano stati espressamente indicati i motivi posti a base dell’annullamento in autotutela, la motivazione portata nel gravato provvedimento conclusivo – con cui si ribadiva la ricorrenza del vizio di erronea indicazione dell’importo dei lavori - e la mancata indicazione nel ricorso di profili ulteriori e diversi, hanno indotto il Collegio a ritenere come l’impugnato provvedimento non poteva avere un contenuto diverso da quello effettivamente posseduto.
Sicché, le censure relative alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sono state ritenute infondate anche alla luce dell’art. 21 octies, L. n. 241 del 1990.
In considerazione di tanto, il Tribunale amministrativo di Milano ha respinto il gravame, per l’effetto confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante che, in ragione di un’erronea applicazione dei criteri contenuti nella lex specialis di gara, ha opportunamente proceduto a annullare in autotutela una procedura ab initio viziata.
Con riguardo alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale, per avere l’Amministrazione indotto lo stesso a partecipare alla gara nonostante era destinata all’annullamento, il T.A.R. lombardo, sebbene avesse ritenuto siffatta richiesta meritevole di considerazione, l’ha rigettata.
Infatti, con riferimento alle voci di danno presuntivamente patito, il giudicante ha sottolineato come il ricorrente non aveva dimostrato - e neppure dedotto - alcun danno risarcibile conseguente alla partecipazione, naturalmente limitato all’interesse negativo.
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(Sentenza Tribunale amministrativo regionale MILANO 13/01/2012, n. 114)