La tempestiva sollecitazione del sindacato giurisdizionale avverso la dichiarazione dello stato emergenziale, la conseguente nomina del Commissario delegato, nonché nei confronti della determinazione approvativa della progettazione definitiva, esclude che il mezzo di tutela possa essere dichiarato inammissibile o improcedibile in ragione della mancata impugnazione dell’ulteriore fase progettuale esecutiva, atteso che, laddove taluno degli atti precedentemente indicati si rivelasse fondatamente assoggettato a critica, quest’ultima verrebbe ad essere inevitabilmente travolta in ragione dell’operatività di un meccanismo di trasmissione di invalidità ad effetto chiaramente caducante.
Costituisce jus receptum nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale l’affermazione del principio per cui, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, debba distinguersi tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, nel senso che:
- nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto conseguenziale anche quando quest'ultimo non è stato impugnato
- mentre, nel secondo caso, l'atto conseguenziale è affetto da illegittimità derivata, ma resta efficace ove non ritualmente impugnato.
Consegue a tale assunto che l'individuazione in concreto della tipologia degli effetti in parola rimane affidata alla ricognizione della sussistenza di un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo deve porsi, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi.
Nel caso all’esame, ancorché le sequenze procedimentali sottese, rispettivamente, all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo siano distinte, il ravvisato rapporto di diretta ed immediata conseguenzialità tra atti – a presupposto della riscontrata attitudine caducante e non meramente inficiante – de plano consegue all’atteggiarsi della progettazione esecutiva rispetto a quella definitiva; ed all’univoca rinvenibilità di fondamento giustificativo della prima rispetto alle indicazioni nella seconda formulate.
Se le considerazioni in precedenza esposte a fortiori valgono relativamente alla formulata impugnazione della dichiarazione dello stato di emergenza e della nomina del Commissario delegato (il cui annullamento, a seguito dell’eventuale accoglimento in parte qua del gravame, inevitabilmente determinerebbe la derivata e conseguente caducazione di tutti gli atti posti in essere dall’organo commissariale), va tuttavia escluso che, in difetto di specifica e separata impugnazione della determinazione approvativa della progettazione esecutiva possano essere assoggettati a sindacato i soli vizi propri di quest’ultima.
A cura della Redazione
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(Sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio 24/11/2011, n. 9232)