Il Consiglio di Stato -Sezione Quinta- con Sent. n. 146 del 13 dicembre 2011, depositata il 16 gennaio 2012, ha esplicitato l'esistenza della possibilità che la Stazione Appaltante ha di definire i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione a gara di appalto per affidamento dei servizi, ovviamente contenuta nei limiti e contorni stabiliti dalla superiore normativa statale di settore e, quindi, con decisioni congrue e compatibili con quest'ultima e sempre non restringendo il campo alla partecipazione, ma, di contro, attuando il principio del favor partecipationis.
L'occasione è offerta , in un secondo grado di giudizio, diciamo subito, confermativo del primo grado, in quanto in entrambi i giudizi vi è stata soccombenza del ricorrente, odierno appellante. Prima di passare all'esame della decisione è opportuna una breve esposizione della vicenda processuale.
E' stato adito il Giudice di prime cure con ricorso contro la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e l'assegnazione della gara.
Diciamo subito che la gara era relativa all'affidamento del "servizio di riscossione delle entrate derivanti dall'occupazione di aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli a pagamento nell'ambito del territorio comunale".
Censura di fondo e sostanziale a sostegno del ricorso è stata la circostanza che l'aggiudicataria è stata ammessa alla procedura senza un'esperienza ed una qualificazione nella gestione di un'area pubblica a pagamento, ma con la sola e diversa professionalità nel settore della riscossione delle entrate comunali.
Sulla censura illustrata il Consiglio di Stato ha respinto l'appello perchè infondato, così confermando la sentenza del giudice di prime cure. Il sostegno alla motivazione della decisione èstato addotto nella circostanza della previsione del bando di gara che, in via prioritaria e fondamentale, regolamentava un settore delle entrate comunali e, pertanto, la modalità che, nella circostanza specifica, era la gestione delle aree da cui provenivano entrate, atteneva solo ad una modalità specifica della realizzazione del servizio con le varie attività di controllo ed accertamento della sosta.
D'altronde, sottolinea il Giudicante che, comunque la Stazione Appaltante ha previsto in sede di gara anche la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale anche di quegli operatori che intendevano qualificarsi con il solo elemento della pregressa gestione di aree comunali adibite a parcheggio.
Sulla scorta di quanto appena riportato la Sezione ha stigmatizzato la censura del ricorrente non corretta laddove qualifica l'elemento "servizio riscossione di entrate pubbliche" estraneo alla gara e, di contro, rende sostanza e qualifica la gara come finalizzata alla sola gestione di un'opera pubblica di sosta a pagamento.
Non ha mancato il Giudicante di sottolineare che anche la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione del capitolato speciale di appalto per la gestione del servizio, poneva quale momento essenziale dello stesso servizio, e quindi funzionalmente della gara a questo preordinata, le entrate comunali e non la concessione di uno spazio pubblico.
D'altronde, a conferma, di ciò necessita dire che lo stesso corrispettivo del compenso per l'appaltatore era stato stabilito in una percentuale sulle entrate per la sosta e non con un canone concessorio.
E' quindi il servizio di riscossione delle entrate che ha centralità nell'appalto, nel mentre le altre attività, quali predisposizione della segnaletica, pulizia aree ed altro risultano essere accessorie e funzionali alla prima.
Sulla scorta di quanto avanti narrato il ricorso in appello è stato respinto e riconosciuta la legittimità degli atti della Stazione Appaltante con conseguente conferma della sentenza del Giudice di prime cure.
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(Decisione Consiglio di Stato 16/01/2012, n. 146)