Il Tribunale di Milano decide sui requisiti di accesso ai contributi statali previsti per l'accesso al “turismo sociale”.
Il “buono vacanza” la cui erogazione a cittadini stranieri è oggetto del provvedimento in epigrafe, è stato istituito dal DPCM 21 ottobre 2008 (successivamente modificato con Decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 Luglio 2010). Esso viene erogato dall'Associazione “Buoni Vacanza Italia – BVI su richiesta del soggetto con la presentazione della certificzione ISEE.
Il procedimento in oggetto è scaturito dalla istanza di due cittadine non italiane che chiedevano di venire ammesse al godimento del beneficio nonostante l'ingiustificata discriminazione prevista dal Decreto della Presidenza del Consiglio che nella sua prima stesura consentiva l'erogazione del buono vacanza esclusivamente ai cittadini italiani.
Nelle more del giudizio il Decreto istitutivo del buono vacanza è stato modificato dal Ministro delegato per il Turismo del 9 Luglio 2010 e il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Tuttavia questa pronuncia permane di interesse sotto due profili: da un lato per l'individuazione della natura del buono vacanza, dall'altro per la ricostruzione normativa in tema di diritto antidiscriminatorio.
Sotto il primo profilo i buoni vacanza “costituiscono una misura tipicamente assistenziale, espressione del precetto costituzionale in tema di solidarietà sociale, in quanto – come affermato dall'art. 1 del decreto 21-10-1998 – destinati ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli con il dichiarato obiettivo di facilitare l'accesso al turismo anche ai non abbienti”. Pertanto a tale materia si applica la disciplina in tema di parità di trattamento ex D. Lgs. 9 – 7 – 2003 n. 215, ne consegue quindi “la piena ascrivibilità della provvidenza in esame alle forme di assistenza obbligatoria, la cui erogazione è prevista dalla legge che fa sorgere in capo ai soggetti richiedenti aventi i requisiti legali un vero e proprio diritto soggettivo, a cui corrisponde un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione pubblica per tramite dell'associazione convenzionata”.
Sotto il secondo profilo, quello di diritto antidiscriminatorio, il giudice definisce discriminatorio “quel comportamento o quell'atto che illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si risolva nel rifiuto di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in regione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”. Il giudicante esprime questo principio riferendosi al D. Lgs 215/03 di implementazione della direttiva 2000/43/CE e all'art. 43 D. Lgs. 27 luglio 1998, n. 286.
Nel caso in esame, in precedenza della sovvenuta modifica, vi è stato un grave vulnus discriminatorio durato quasi due anni, quando nel luglio 2010 il beneficio del buono vacanza è stato esteso “ai nuclei famigliari i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, prevedendo altresì l'estensione della validità dei buoni vacanza sino al 3 luglio 2011”. La sopraggiunta modifica non ha cancellato l'avvenuta e accertata natura discriminatoria del DPCM 21 ottobre 2008, dalla quale scaturisce una legittima pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale che, però, le ricorrenti non sono state in grado di dedurre specificamente e di provare.
(Ordinanza Tribunale Milano 19/08/2010)