La decisione si applica ai documenti pubblici prodotti dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto:
a) che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall’Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o strumenti di diffusione; oppure
b) che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati.
La presente decisione non si applica:
a) al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi;
b) ai documenti di cui la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;
c) ai documenti per i quali, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, non può essere consentito l’accesso o che possono essere resi accessibili a un terzo soltanto subordinatamente a regole specifiche che disciplinano l’accesso privilegiato ai documenti;
d) ai dati riservati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 DEL Parlamento europeo E DEL Consiglio;
e) ai documenti relativi a progetti di ricerca in corso condotti dal personale della Commissione, che non sono stati pubblicati o non sono disponibili in una banca dati accessibile al pubblico e il cui riutilizzo potrebbe interferire con la convalida dei risultati provvisori della ricerca o nel caso in cui tale riutilizzo potrebbe costituire un motivo per rifiutare la registrazione dei diritti di proprietà industriale a favore della Commissione.
La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.
Nessuna disposizione della presente decisione autorizza il riutilizzo dei documenti in modo ingannevole o fraudolento.
La Commissione intende adottare tutte le misure adeguate per proteggere gli interessi e l’immagine pubblica dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili.
Come principio generale, tutti i documenti sono disponibili per il riutilizzo purchè vengano osservate alcune regole:
a) l’obbligo per i riutilizzatori di indicare la fonte dei documenti;
b) l’obbligo di non stravolgere il significato o messaggio originali dei documenti;
c) la non responsabilità della Commissione per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo.
La Commissione istituisce un portale dei dati come punto di accesso unico ai suoi dati strutturati, così da facilitarne il collegamento e il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali. I servizi della Commissione intendono individuare e mettere progressivamente a disposizione i dati in loro possesso che possono essere divulgati. Il portale dei dati può fornire l’accesso ai dati di altre istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione europea, a richiesta di quest’ultimi.
A cura della Redazione
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(Decisione Commissione UE 12/12/2011, n. 833)