La tutela della concorrenza e quella dell'ambiente rientrano nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale: alla stregua di tale principio solo lo Stato può decidere i confini degli ambiti territoriali per il servizio idrico integrato e stabilire i parametri sulla cui base i gestori fissano le relative tariffe.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 23 aprile 2010, che ha rilevato l’illegittimità di diverse norme regionali della Lombardia le quali, invece, attribuivano alla Regione un ruolo rilevante in tali materie.
Secondo i giudici di legittimità, le modifiche apportate dalle norme impugnate da un lato hanno attribuito alla giunta regionale lombarda le competenze amministrative di controllo della pianificazione d'ambito e, dall’altro, hanno modificato la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato assegnandole una competenza in materia di determinazione delle tariffe, anche con riferimento alle articolazioni territoriali e alle misure per gli utenti svantaggiati.
In tutti questi casi, dunque, le norme introdotte dalla Regione Lombardia modificavano la disciplina di una serie di profili ascrivibili alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nelle quali è quindi precluso al legislatore regionale intervenire con una disciplina difforme da quella statale.
Gli articoli illegittimi
Perciò, ad essere riconosciuti costituzionalmente illegittimi sono stati, innanzitutto, alcuni articoli della L.R. Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 che apportavano modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato contenute nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), e più precisamente:
- l'art. 4, comma 1, lett. b), della L.R. n. 1/2009, n. 1 nella parte in cui aggiunge la lett. h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 26/2003;
- l'art. 5 della L.R. n. 1/2009, nella parte in cui sostituisce la lett. e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003;
- l'art. 8 della L.R. n. 1/2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della L.R. n. 26/2003.
Ulteriormente, la Consulta ha dichiarato illegittimi l'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e l'art. 15, comma 9, della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale).
(Sentenza Corte Costituzionale 23/04/2010, n. 142)