Lo ha evidenziato l'art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011) recente "disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
La novella è particolarmente importante per le casse comunali perché pone finalmente un argine alle condanne seriali dei giudici di pace.
Spesso, infatti, in alcune realtà geografiche i controlli della polizia municipale si sono dovuti arrestare per la severa determinazione di alcuni giudici di pace palesemente schierati dalla parte dei trasgressori.
Gli esempi più eclatanti riguardano ricorsi per multe da poche decine di euro trasformati in boomerang a tre zeri per le casse comunali, senza ragioni plausibili.
Finalmente con un semplice colpo di penna questa emorragia è stata fermata. L'art. 13, D.L. n. 212 del 2011 (in vigore dal 23 dicembre ed in attesa di conversione definitiva in legge) prevede infatti che nelle cause per contenzioso amministrativo la condanna alle spese decisa dal giudice di pace dovrà essere limitata al valore della controversia.
Questa brusca limitazione determinerà un sicuro effetto deflattivo nelle cause stradali.
Lo ha specificato chiaramente anche il Consiglio nazionale forense con il proprio dossier del 4 gennaio dedicato all'analisi del D.L. n. 212 del 2011.
La norma, a parere dell'ufficio studi del cnf "non serve a limitare le ingiuste pretese di avvocati esosi -i giudici falcidiano quotidianamente tali pretese, riducendole a volte in modo drastico- serve, molto più semplicemente, ad impedire che il cittadino impugni una multa o una sanzione amministrativa".
Se così fosse, evviva.
Almeno l'efficacia deterrente del codice stradale sarà rafforzata a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti.
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