La piccola “Andrea Sara” si chiamerà “Sara Andrea” al fine di fugare ogni dubbio sull'identità di genere della bambina.
Il provvedimento in epigrafe riguarda il contenzioso in volontaria giurisdizione sorto a seguito dell’attribuzione del prenome “Andrea Sara” imposto dai genitori alla figlia al momento della nascita. Al momento della registrazione l’Ufficiale di Stato civile ha rilevato il contrasto di tale prenome con il disposto dell’art. 35 D.P.R. 396/2000 in combinato disposto con la circolare del Ministero dell’Interno del 1 giugno 2007, n. 27 poiché, secondo tali disposizioni, il nome “Andrea” poteva essere attribuito ad una donna solo come secondo nome e, quindi, se preceduto da un onomastico femminile”.
Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo il minore è titolare di “un diritto soggettivo incomprimibile”, cioè al nome anche se al momento della nascita questi non è in grado di sceglierlo e sono i genitori, suoi rappresentanti legali, ad indicarlo. Questi esercitano un potere dovere proprio della loro potestà genitoriale, che i genitori sono tenuti ad esercitare nell’interesse del figlio, il quale anche grazie al nome attribuitogli, acquista “il simbolo per eccellenza dell’identità personale nei rapporti sociali”.
Sulla base di ciò il giudice giustifica l’intervento giurisdizionale, anche minimo, in sede di rettificazione del nome qualora la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore, ma al contrario sia idonea ad arrecargli pregiudizio.
Il primo punto affrontato dal giudice riguarda le origini e l'uso del nome “Andrea”: nella lingua italiana il genere di questo nome corrisponde al genere maschile, poiché nella lingua d’origine, il greco antico, è un termine che rievoca la virilità ed è un nome proprio maschile. In altre lingue (ceco, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, olandese, danese, inglese, ungherese) invece, il nome Andrea rimane invariato e indica il genere femminile, mentre il genere maschile del medesimo nome tradotto in quelle lingue subisce un mutamento: es. Andrew, Andreas, Andrej e così via. La citata circolare del Ministero dell’interno specifica sul punto che in Italia il nome “Andrea” indica il genere maschile, essendo “Andreina” quello di genere femminile. Il testo della circolare in questione afferma che “nulla osta a che un nome tradizionalmente maschile, come Andrea, possa essere imposto ad una bambina purchè dopo un elemento onomastico chiaramente femminile”. Il giudice applica tale disposizione invertendo il nome deciso dai genitori: da “Andrea Sara” a “Sara Andrea”. Nelle motivazioni di tale decisione il giudice fa riferimento alla giurisprudenza nazionale e a quella internazionale.
Per quanto riguarda i precedenti giurisprudenziali, il giudicante varesino richiama innanzitutto una decisione calabrese (Trib. Catanzaro, 14 aprile 2009) favorevole all’impostazione adottata nel provvedimento in epigrafe e che a sua volta fa riferimento a una indagine dell’ISTAT depositata nel
2008. In
questo documento l’istituto statistico rileva che “Andrea” è il terzo nome imposto dai genitori italiani ai figli di sesso maschile, mentre non risultano dati relativi all’imposizione di questo nome alle neonate. La giurisprudenza contraria minoritaria (Trib. Torino 15.4.2008) sosteneva, senza supporto fattuale, l'avvenuta diffusione dell’uso del nome “Andrea” anche al femminile. Questa giurisprudenza è stata riformata in appello (Corte App. Torino, 26 giugno – 23 luglio 2008) dove invece si è ribadita la predominanza al maschile del nome “Andrea” nella lingua italiana.
Il giudice infine trova conforto nella sua soluzione guardando la giurisprudenza europea, in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la quale nella decisione Johansson contro Finlandia del 6 settembre
2007 ha
ricollegato il diritto al nome nell’ambito di tutela dell’art. 8 CEDU (relativo al rispetto della vita privata e famigliare) “precisando che la protezione di un bambino all’attribuzione di un nome che possa nuocergli alla personalità, perché ridicolo o strano, corrisponde all’interesse generale” e non solo del minore ovvero dei suoi genitori.
La decisione del giudice varesino è da condividere poiché trova un giusto equilibrio nell’inversione tra l’originario primo nome (Andrea) con l’originario secondo nome (Sara) della minore: tale inversione realizza in pieno il diritto della minore al rispetto della sua personalità compresa l’espressione del suo genere sessuale, senza che su di esso possano sorgere equivoci.
(Sentenza Tribunale Varese 23/07/2010)