L'art. 29 del decreto legislativo in esame disciplina le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.327.
Tale norma del TU sulle espropriazioni ammette l'impugnazione avanti la Corte d'appello degli atti di determinazione dell'indennità di espropriazione e la possibilità di domandare la determinazione giudiziale dell'indennità, dettando alcune norme processuali sul giudice competente, sui soggetti legittimati ad agire, sul termine per proporre l'impugnazione, nonché sull'atto introduttivo del giudizio.
L'art. 29 dello schema di decreto legislativo in esame incide sull'art. 54 del TU sulle espropriazioni allo scopo di far convergere le disposizioni processuali in essa contenute nel testo normativo in commento, che dovrebbe racchiudere tutte le norme processuali attualmente inserite in leggi speciali. In particolare, in attuazione della legge delega, che prevede la riconduzione di ciascun procedimento civile ad uno dei riti contemplati dal codice di procedura civile, il legislatore ha inserito espressamente il procedimento di opposizione alla stima tra quelli regolati dal rito ordinario di cognizione, disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.
Il procedimento di opposizione alla stima non è, infatti, caratterizzato da specifiche disposizioni che ne impongano la concentrazione processuale o l'ufficiosità dell'istruzione, né ha caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa ed è anche attualmente già assoggettato al rito ordinario di cognizione.
L'articolo del decreto legislativo in esame, in ossequio attuazione degli altri criteri posti dalla legge delega, mantiene in primo luogo inalterate le disposizioni preesistenti sui criteri di competenza e di composizione dell’organo giudicante.
L'opposizione alla stima si continua pertanto a proporre avanti alla corte d'appello, in grado unico di merito, del luogo in cui si trova il bene espropriato.
La nuova norma riporta, infine, nel testo unico le altre previsioni che regolano le peculiarità di questo procedimento che non potevano essere mantenute ricorrendo ad un richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile. Permane, dunque, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione, a pena di decadenza, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio.
Rimane inalterato anche l'obbligo di notifica dell'atto di citazione all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se l’attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se l’attore è il promotore dell'espropriazione.
In particolare, la nuova norma mantiene la previgente dizione letterale di tale previsione, che, secondo la giurisprudenza integra una ipotesi di mera litis denuntiatio, rimanendo fermi i criteri per l’individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio.
Nel TU espropriazione rimane, dunque, vigente solo la norma contenuta nel nuovo testo dell’art. 54 che prevede l'impugnazione da parte del proprietario espropriato, del promotore dell'espropriazione o del terzo che ne abbia interesse, mentre la disciplina del procedimento rimane inalterata ed è ora contenuta nel decreto legislativo in commento.
Sono invece ancora contenute nel TU espropriazione le disposizioni che prevedono l'opposizione del terzo all'indennità (art. 23 comma 5), proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del decreto di esproprio, l'opposizione alla stima relativa all'indennità dovuta in caso di incidenza di reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi (articolo 39 comma 3), che deve essere effettuata dal proprietario con atto di citazione da notificarsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di stima innanzi alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, ed infine l’opposizione alla stima della somma dovuta a titolo di corrispettivo per la retrocessione (articolo 48. comma 2), che si propone alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
SPECIALE RIFORMA DEI RITI CIVILI
- "Processo civile, ecco il libro dei riti", Il Quotidiano Ipsoa, 23 settembre 2011
PROCESSO CIVILE: LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITIPrima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 Vito Amendolagine, € 18 disponibile dal 7 ottobre L’Instant book offre una prima lettura del decreto legislativo sulla riduzione e semplificazione dei riti civili ( si passa dagli attuali 33 riti “speciali” a soli tre: rito del lavoro, rito sommario di cognizione, rito ordinario di cognizione). La novità normativa viene analizzata attraverso un commento sistematico articolo per articolo e una serie di tavole sinottiche riepilogative della nuova disciplina. ACQUISTALO SU SHOPWKI!
Copyright © - Riproduzione riservata