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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Permane la rilevanza penale delle fattispecie

Igiene alimentare e sanzioni, ''taglia-leggi'' spuntato

di Alessandro Pistochini, Diletta Stendardi
La legge n. 283/1962 non rientra tra quelle abrogate per effetto della cd. procedura ''taglia-leggi'' e i fatti riconducibili alle fattispecie incriminatrici ivi contemplate conservano rilevanza penale.

La III Sezione della Cassazione torna a pronunciarsi sulla spinosa questione inerente la sopravvivenza della legge n. 283/1962 e delle fattispecie di reato ivi previste a seguito dell’attuazione della procedura di semplificazione e riassetto normativo avviata dalla legge n. 246/2005.

La sentenza sottoposta al vaglio del Collegio vedeva un imprenditore, accusato del reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett. b l. 283/1962), prosciolto ex art. 129 c.p.p. in forza della ritenuta abrogazione di tale normativa per effetto della summenzionata procedura ‘taglia-leggi’.

Il provvedimento di primo grado impugnato richiamava, a supporto di tale ritenuta abrogazione, quanto incidentalmente statuito dalla stessa III Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Lupo) nella precedente pronuncia n. 12572 del 25 febbraio 2010, che aveva individuato nel dicembre del 2010 il termine di decorrenza dell’effetto abrogativo previsto dalla procedura ‘taglia-leggi’ e aveva riferito tale effetto anche alla legge n. 283/1962, pur senza approfondire specificamente il tema in quanto non indispensabile ai fini concreti della decisione (cfr. più ampiamente infra).

E, infatti, giusto un anno fa il PM di Torino, Raffaele Guariniello, noto tra le altre cose per le indagini sulle ‘mozzarelle blu’, richiamava l’attenzione della stampa sul rischio di restare “senza il baluardo che ci permetteva di combattere adulterazioni e contaminazioni alimentari” (La Repubblica, 15 gennaio 2011).

In realtà, dopo la sentenza n. 12572 la III Sezione aveva già avuto modo di pervenire a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle ivi incidentalmente ipotizzate, statuendo (in diversa composizione, Pres. De Maio) nella pronuncia n. 9276 del 19 gennaio 2011 quanto poi più diffusamente argomentato nel provvedimento n. 48471 del 28 dicembre 2011, che qui si commenta.

In questa ultima sentenza, i giudici di legittimità hanno anzitutto effettuato una più che opportuna ricognizione del quadro normativo di riferimento, partendo dal testo della legge delega n. 246/2005, istitutiva di un complesso meccanismo funzionale al riordino del panorama legislativo, la cui attuazione richiedeva l’emanazione di una serie di provvedimenti scaglionati nel tempo.

L’art. 14 della citata legge, rubricato Semplificazione della legislazione, prevedeva ai commi 12 e 14 un termine massimo complessivo di 48 mesi dall’entrata in vigore della stessa (scadente il 16 dicembre 2009) entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare decreti legislativi aventi lo scopo di individuare le disposizioni legislative pubblicate anteriormente all’1 gennaio 1970 da mantenere in vigore.

Delle disposizioni legislative statali non comprese in tali decreti legislativi veniva prevista l’abrogazione a partire dall’anno successivo (termine scadente il 16 dicembre 2010 – cfr. comma 14ter), salvo quanto previsto dal comma 17 del medesimo articolo, il quale sottraeva al regime di semplificazione e abrogazione, inter alia, “le disposizioni contenute … in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione Codice ovvero Testo Unico” (cfr. art. 14 comma 17 lett. a).

Il primo dei decreti attuativi della legge delega n. 246/2005 – vale a dire il d.lgs. n. 179/2009 – indicava nei propri allegati le disposizioni normative che dovevano essere escluse dall’abrogazione. I due successivi decreti attuativi – nn. 212/2010 e 213/2010 – proseguivano nella medesima direzione.

Ebbene, una lettura superficiale dell’impianto delineato dalla legge delega e dai relativi decreti attuativi potrebbe indurre a ritenere che la legge n. 283/1962, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande, debba ritenersi abrogata per effetto della procedura ‘taglia-leggi’, in quanto emanata prima dell’1 gennaio 1970 e non espressamente compresa nell’elenco delle leggi da salvare. Questa l’ipotesi incidentalmente avanzata anche nella ricordata sentenza n. 12575 del 25 febbraio 2010, la quale peraltro – ut supra anticipato – aveva affrontato la questione in via meramente incidentale, solo per chiarire che il termine iniziale di efficacia dell’ipotizzato effetto abrogato (16 dicembre 2010) non risultava all’epoca comunque ancora raggiunto, e aveva definito la vicenda sottoposta al vaglio di legittimità riconoscendo l’intervenuta prescrizione del reato.

Nella successiva sentenza n. 9276/2011 e in quella in esame, invece, la Corte ha confermato l’attuale vigenza delle disposizioni della legge n. 283/1962, sulla scorta di un più attento esame testuale e di una lettura sistematica del dato normativo.

In primo luogo, infatti, la citata legge può certamente essere ricondotta alle sopra accennate deroghe previste dalla lettera a) del comma 17 dell’art. 14 della l. 246/2005 rispetto al generale effetto abrogativo della procedura di semplificazione: la legge n. 283/1962, infatti, reca in epigrafe il riferimento ad un Testo Unico (quello delle leggi sanitarie).

Ma non solo: la legge n. 283/1962 è stata modificata e integrata dalla legge n. 441/1963, la quale ultima figura tra quelle espressamente escluse dall’intervento abriogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 179/2009, avente ad oggetto le disposizioni da mantenere in vigore. E se – evidenziano i giudici di legittimità – la legge di modifica di quella che a prima vista potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da eliminare è stata espressamente mantenuta in vigore, ciò conferma che il legislatore ha inteso mantenere in vita la ‘legge-madre’, dotata di portata generale e fondamentale ai fini della tutela generale della salute.

La Cassazione ci rassicura, insomma: quell’importante baluardo di cui parlava Guariniello non è stato travolto – come invece, purtroppo, spesso accade – dalla sciatteria del legislatore.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 28/12/2011, n. 48471)
27/01/2012
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