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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Edilizia e urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica non è un provvedimento amministrativo

Non è autonomamente impugnabile il certificato di destinazione urbanistica che, per le caratteristiche proprie, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura e effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche che, invero, discendono da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare costituito da una civile abitazione con annessa area di pertinenza, hanno impugnato la deliberazione della resistente P.A. con cui era stato approvato il Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui aveva rigettato le osservazioni da essi presentate a seguito dell’adozione del P.G.T.

In particolare, hanno esposto che l’area di pertinenza era costituita da: a) una striscia di terreno consistente in una rampa di accesso carraio a ovest dell’edificio che costituisce l’unico accesso carraio alla proprietà; b) una porzione di giardino e marciapiede a nord; c) una porzione di giardino a est, a sud e a sud-ovest.

A seguito dell’adozione del P.G.T., gli stessi avevano presentato due osservazioni, con le quali rispettivamente facevano rilevare la presenza di "errori grafici" contenuti nella planimetria, nonché l’indicazione come strada di una pertinenza.

Il Consiglio comunale, tuttavia, non aveva accolto le predette osservazioni, rilevando non solo che "la cartografia di base del nuovo P.G.T. è frutto di un accurato rilievo", ma anche che "considerati i vari atti notarili di provenienza degli immobili oggetto di osservazione e i frazionamenti catastali a essi collegati, si può constatare che quanto osservato non corrisponde al vero”.

Avverso quest’ultima determinazione sono insorti gli interessati, all’uopo eccependo la violazione della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento della causa tipica, carenza di motivazione.

Il Collegio di Brescia, in via preliminare, ha esaminato l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune che, sul punto, ha rintracciato una carenza d’interesse dei ricorrenti in quanto, già prima della proposizione del gravame, sarebbero state risolte in senso favorevole agli stessi entrambe le questioni sollevate con il ricorso (e precedentemente con le due osservazioni).

L’eccezione è stata ritenuta parzialmente fondata.

Invero, in relazione alla questione della rampa di accesso carraia indicata come strada, il T.A.R. lombardo ha condiviso la prospettazione dell’Amministrazione comunale, dato che – accolta l’osservazione presentata dall’U.T.C finalizzata alla correzione di refusi contenuti negli elaborati cartografici - l’area in contestazione non veniva più indicata come strada, ma era stata ricondotta all’ambito residenziale consolidato.

Per quanto riguarda, invece, l’altra osservazione, non vi era stata alcuna correzione di quanto segnalato dai ricorrenti (errori grafici e mancata indicato nelle tavole del marciapiede), sicché per tale parte il ricorso è stato ritenuto ammissibile.

Tuttavia, il giudicante ha rilevato ex officio che i ricorrenti, nel corso del giudizio, avevano progressivamente ampliato l’oggetto del contendere rispetto a quello delimitato dall’atto gravato e dai motivi di ricorso contenuti nell’atto introduttivo, estendendolo a questioni ulteriori e diverse attinenti ad altri atti o a motivi nuovi rispetto a quelli originari, anche in relazione ad alcune osservazioni svolte dalla difesa del Comune.

Siffatto modus procedendi è stato ritenuto inammissibile.

Il giudicante, invero, non ha mancato di precisare che, in termini generali, l’oggetto del giudizio amministrativo impugnatorio è quello delimitato dall’individuazione dell’atto impugnato e per i motivi di censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio, risultando inammissibili le doglianze ulteriori dedotte con semplici atti depositati e non notificati.

Di conseguenza, sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate mediante le memorie non notificate, con le quali erano state svolte contestazioni in ordine alla data di consegna della cartografia corretta, alle risultanze contenute nel certificato di destinazione urbanistica e all’inibizione della D.I.A. presentata dai ricorrenti per la realizzazione di un cancello.

Relativamente al certificato di destinazione urbanistica di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, l’adito T.A.R., invece, richiamando un fermo indirizzo esegetico, ha rilevato come tale atto si configurasse come certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura e effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 21; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 20 settembre 2010, n. 17479; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 55; T.A.R. Valle d'Aosta, 15 febbraio 2008, n. 16; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 novembre 2004, n. 5585; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 1999, n. 542).

Sicché ha precisato, in termini generali, che il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non possiede alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione; gli eventuali errori in esso contenuti, ha sottolineato, possono essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo può impugnare davanti al Giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Così perimetrato l’effettivo ambito del giudizio, il Collegio è passato alla disamina delle dedotte doglianze, con particolare riferimento alla presunta indicazione nel P.G.T. di linee e punti inesistenti o traslati.

Il rilievo, sebbene ritenuto fondato, ha indotto il T.A.R. ad affrontare la problematica se l’erronea indicazione contenuta nelle tavole del Piano di Governo del Territorio poteva mostrarsi lesiva e impugnabile in via giurisdizionale.

Al riguardo, ha osservato che, nella specie, non assumeva rilievo l’impugnativa di mappe catastali, né la contestazione di profili proprietari, bensì la contestazione, da parte del cittadino dell’esattezza e corrispondenza alla realtà effettuale di rappresentazioni cartografiche delle tavole annesse al P.G.T..

In siffatto contesto è sembrata palese la sussistenza di un interesse del privato a chiedere la correzione di discrasie riscontrate, le quali avrebbero potuto lederlo con specifico riguardo alla tematiche urbanistico-edilizie, frapponendo ostacoli o limitazioni all’attività edificatoria in relazione all’indicazione di elementi di cui si contesta l’esistenza.

E così, in virtù dell’ammissibilità e fondatezza delle eccezioni sollevate dai ricorrenti, il gravame è stato accolto con conseguente annullamento della deliberazione consiliare nella parte in cui era stata rigettata, invece di essere accolta, l’osservazione oggetto di esame giudiziale.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Tribunale amministrativo regionale BRESCIA 21/12/2011, n. 1779)
12/01/2012
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