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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Stranieri

Immigrazione clandestina, per il favoreggiamento non c'e' solo il carcere

di Stefano Corbetta
La Corte ha dichiara illegittimo l'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove non ammette, in relazione ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che il giudice, in presenza di specifici elementi, possa disporre misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

Ennesima bocciatura, da parte della Corte costituzionale, di norme che stabiliscono una presunzione invincibile di adeguatezza della custodia in carcere.

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Si tratta di una decisione del tutto coerente con la giurisprudenza elaborata dalla Corte – e recentemente ribadita - a proposito delle condizioni che legittimano le presunzioni assolute in tema di scelta delle misure coercitive della libertà personale applicabili in relazione a talune ipotesi delittuose, ove sussitano, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari.

Con la sentenza n. 265 del 2010, infatti, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 275, comma 3, c.p.p. proprio nella parte in cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale, imponeva l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ciò che impediva al giudice l’applicazione di misure meno afflittive, che, nel caso concreto, fossero comunque adeguate a tutelare tali esigenze.

Ad analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale la Corte è pervenuta in alter due occasioni, pure nei riguardi dell’art. 275, comma 3, c.p.p., censurato nella parte in cui rende operante tale presunzione assoluta anche nei procedimenti per i delitti di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011).

Quelle decisioni sono legate da un medesimo comune denominatore: alla luce dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost., in materia cautelare sono illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia in carcere che sono «arbitrarie e irrazionali», cioè «non rispondono a dati di esperienza generalizzati»; e ciò si verifica allorquando, per la peculiare struttura delle singole fattispecie delittuose e le relative connotazioni criminologiche, le esigenze cautelari, nel singolo caso concreto, sono suscettibili di essere soddisfatte con misure meno afflitive rispetto alla custodia in carcere.

La sentenza in esame si ricollega proprio a quella giurisprudenza, di cui la Corte declina i principi ispiratori per giungere alla medesima conclusione in rapporto alle figure di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale previsto dall’art. 275, comma 3, c.p.p. viene esteso dal censurato art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 alle figure delittuose di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina contemplate dal comma 3.

Anche in tal caso, infatti, la norma impugnata prevede due presunzioni identiche quella considerate dall’art. 275, comma 3, c.p.p.: «relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata – ove la presunzione relativa non risulti vinta – unicamente la custodia cautelare in carcere».

E nemmeno in questo caso quel regime speciale è stato ritenuto “ragionevole”: non solo l’art. 12, comma 3, prevede «fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro», ma, soprattutto, trattandosi di un reato a consumazione anticipata (in quanto si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l’ingresso illegale di stranieri), la consumazione non postula «il necessario collegamento dell’agente con una struttura associativa permanente».

Insomma, come per i delitti a sfondo sessuali, l’omicidio doloso, l’associazione finalizzata al narcotraffico, anche in tal caso «le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante».

Proprio l’accertata «eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari».

Come nelle decisioni precedenti che hanno inciso sull’art. 275, comma 3, c.p.p., anche in tal caso la Corte è intervenuta non sulla presunzione in sé, ma sul suo carattere di assolutezza, «che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario».

La presunzione, da assoluta, è stata perciò trasformata in relativa, il che «non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso».

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Corte Costituzionale 16/12/2011, n. 331)
20/12/2011
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