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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Contratti pubblici e pericolo di infiltrazioni mafiose

Informativa antimafia, bastano indizi di pericolo

L'informativa prefettizia antimafia non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attività di impresa, potendo essere supportata anche da elementi sintomatici ed indiziari dai quali emergano gli elementi di pericolo di dette infiltrazioni mafiose.

Per quanto concerne le informative prefettizie interdittive va premesso sul piano generale che la materia di cui trattasi attiene all'applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 40 del 1994 e le modalità della loro acquisizione da parte delle Amministrazioni interessate sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 252 del 1998; l'art. 10 in particolare, al comma 7, precisa le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, desunte da provvedimenti adottati in sede giudiziaria, da misure di prevenzione personali e patrimoniali, e dagli accertamenti disposti dal Prefetto e dalle conseguenti valutazioni del quadro indiziario come evidenziatosi nei fatti e nelle circostanze di vario genere e da considerarsi nella loro globalità.

La materia è stata quindi oggetto di più pronunciamenti giurisprudenziali, e la Sezione intende conformarsi agli orientamenti ormai consolidati e ribaditi, ex multis, con numerose proprie sentenze (da ultimo la n. 6427 del 18 novembre 2011 depositata il 7 dicembre 2011) ed esposti anche in sede di TT.AA.RR. e dallo stesso T.A.R. Campania nel caso di specie, e che qui pertanto si richiamano, per economia della sentenza, integralmente.

Ciò premesso il Collegio ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che nella fattispecie l'adozione dell'informativa nei confronti della società e del suo amministratore unico sia stata senz'altro giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati, anche per relationem, nel provvedimento del Prefetto, e che nessuno dei rilievi addotti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità dell'informativa stessa.

Invero non sussiste alcun difetto di istruttoria e di motivazione, posto che l'informativa all'esame risulta, sia pure sinteticamente, motivata, sorretta da elementi di valutazione puntuali e concreti a carico dell'impresa, sequestrata, e del suo amministratore unico, indagato - anche con ordinanza applicativa di misura cautelare del G.I.P. del Tribunale di Napoli - per il grave reato di sistematica turbativa delle gare per appalti pubblici insieme ad altri pregiudicati appartenenti pure a cosca mafiosa e con frequentazioni di soggetti anch'essi con pregiudizi; elementi nel complesso pertinenti ed adeguati, quindi immuni da vizi di manifesta illogicità censurabili nel merito in questa sede.

D'altra parte il sia pur sintetico contenuto dell'informativa impugnata evidenzia chiaramente il nucleo essenziale delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, con il richiamo specifico ai singoli rapporti degli organi di polizia e del Nucleo Investigativo Interforze, che confermano nel loro complesso quel quadro indiziario, così soddisfacendo l'onere di sufficienza motivazionale potendo, per il dettaglio, riferirsi, per l'appunto "per relationem", agli atti e agli elementi istruttori a completamento della motivazione ( cfr., ex multis, Cons. Stato - VI n. 4724 dell'11 settembre 2001).

Riguardo poi all'attualità dell'informativa, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente posto in rilievo che la stessa non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attività di impresa, potendo essere supportata anche da elementi sintomatici ed indiziari dai quali emergano gli elementi di pericolo di dette infiltrazioni mafiose.

Ne consegue che le doglianze con le quali si imputa alla Prefettura di non aver tenuto conto di altre situazioni o di eventi che dimostrerebbero, in ultima analisi, la mancanza di condizionamenti da parte di organizzazioni criminali, non scalfiscono in alcun modo il quadro indiziario che è emerso dalla istruttoria posta a base della informativa, e che rende del tutto attendibili le conclusioni cui essa è pervenuta.

Non ha pregio quindi in tale contesto la circostanza, invece valorizzata dal T.A.R., dell'estromissione dell'amministratore dalla gestione aziendale e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario nominato in un momento precedente alle due interdittive prefettizie.

Quella nomina in effetti non può di per sé azzerare la situazione di condizionamento e i pericoli di infiltrazioni malavitose, depurando così ex tunc la gestione aziendale e gli amministratori da quei condizionamenti e consentendo financo di aggirare la legge.

Quella situazione invero, così come configurata, risulta pressoché coeva agli accadimenti occorsi alla societa' e fotografa uno stato di fatto accertato in precedenza e non risalente, anzi presente in quel periodo di tempo, con pregiudizievoli riflessi sui rapporti giuridici intrattenuti dall'impresa e dal suo responsabile ed ancora in corso.

La nomina dell'amministratore giudiziario, con l'integrale avvicendamento nella gestione, e il sequestro dell'azienda sono provvedimenti straordinari e sanzionatori, quindi depongono semmai a conferma di quel quadro indiziario e testimoniano le infiltrazioni mafiose; comunque, come è superfluo evidenziare, non si pone in discussione l'attività dell'amministrazione giudiziaria, che viene invece valutata dal Tribunale ed è volta appunto ad eliminare i motivi che hanno portato a quei provvedimenti e ad operare quindi in prospettiva.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Decisione Consiglio di Stato 05/01/2012, n. 12)
17/01/2012
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