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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Normativa ambigua

Inquinanti nell'aria, quali poteri alle Province?

di Cinzia De Stefanis
La Provincia e' titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera e la possibilita' di disporre l'utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge. Questo e' quanto stabilisce la sezione terza del Tar Veneto con la sentenza del 14 giugno 2011.

Il caso

La Società ricorrente che produce articoli per la pulizia della casa possiede uno stabilimento industriale nel territorio del Comune di Mira ed impugna il decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia, lamentando che tale decreto gli ha imposto la modifica del contenuto dell’autorizzazione agli scarichi in atmosfera di cui è titolare, ordinando contestualmente onerosi interventi di adeguamento.

La società ricorrente chiede l'annullamento del decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005.

Il decreto cita, quale atto presupposto, il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, e le deliberazioni della Giunta provinciale nn. 22 e 23 del 1 febbraio 2005, che rispettivamente hanno dettato indirizzi applicativi del piano regionale e lo schema del “piano di azione” comunale che deve essere elaborato dai Comuni il cui territorio ricade nelle zone più critiche per la qualità dell’aria.

La posizione del Tar Veneto

I giudici del Tar Veneto sostengono che nel caso in esame l’esatta qualificazione del decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, adottato a seguito dell’approvazione del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004) conduce ad escludere che si tratti di un atto provvedimentale dotato di un’autonoma capacità lesiva.

E’ vero affermano i giudici che il decreto contiene diversi passaggi che, formulati in modo ambiguo, ad una prima lettura possono indurre ad attribuire loro valore precettivo (ad esempio quando nell’oggetto afferma di operare un’integrazione alle autorizzazioni già rilasciate, o dove richiede la riduzione delle emissioni, o la presentazione di progetti che evidenzino la possibilità di contenerle).

Tuttavia, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, va dato atto che, ad un esame più approfondito, emerge che il decreto non ha un contenuto precettivo in quanto si sostanzia nella mera acquisizione di dati conoscitivi e nella sollecitazione a contenere le emissioni mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, essendo volto ad operare un completo censimento delle emissioni in atmosfera nel territorio dei Comuni classificati in fascia A, di maggiore criticità per la qualità dell’aria, per acquisire elementi finalizzati ad apportare miglioramenti e la riduzione delle emissioni.

La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita.

Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora, come avviene nel caso di specie, non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari.

Del resto le ambiguità formali contenute nel testo del decreto possono essere agevolmente superate ove si tenga conto anche dei successivi sviluppi della vicenda e dell’evoluzione dell’attività procedimentale, la quale nel corso degli anni, pur non essendo mai venuta meno l’efficacia del decreto impugnato, non ha portato ad alcuna restrizione o pregiudizio in capo alla ricorrente.

La stessa ricorrente chiariscono i giudici nella memoria di replica depositata in prossimità della pubblica udienza, riconosce di fatto l’assenza di lesività laddove sottolinea che le proprie emissioni hanno sempre rispettato i limiti di legge e che ciò è comprovato “dall’assenza di ogni contestazione in proposito dal 2005 ad oggi; dalla circostanza per la quale le Amministrazioni resistenti hanno rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale; dal fatto che le performance nella gestione dei fumi da parte della medesima è sicuramente migliore di quella anche solo auspicata” dallo strumento convenzionale utilizzato dalle Amministrazioni per concordare con le imprese l’adozione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi (ovvero il Protocollo di intesa stipulato tra amministrazioni ed imprese in data 21 giugno 2006)”.

I giudici concludono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Tribunale amministrativo regionale Veneto 14/06/2011)
27/07/2011
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