La fattispecie affrontata dall'ordinanza in esame può essere riassunta nei termini che seguono.
Il Tribunale dell'esecuzione rigetta una richiesta di applicazione di pene accessorie proveniente dal Procuratore della Repubblica, (nel caso di specie si trattava di interdizione dai pubblici uffici nei confronti di un imputato che era stato condannato a una pena di reclusione di sei mesi per occultamento e distruzione dei documenti contabili) motivando che le stesse, essendo la loro durata non predeterminata esattamente dalla legge (che si limita a stabilire solo un minimo o un massimo), non possano formare oggetto di una valutazione discrezionale da parte del Giudice dell'esecuzione.
Tanto più, considerato il fatto che tale determinazione non è presente nemmeno nel dispositivo della sentenza, al giudice dell'esecuzione sarebbe precluso ovviare ad un errore concettuale in cui è incorso il giudice di cognizione; l'unico rimedio esperibile, sarebbe quindi quello di impugnare la stessa sentenza
La Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto, precisa che nel caso in esame, il giudice pur non avendo menzionato le suddette pene nel dispositivo, l'abbia fatto espressamente nella motivazione, stabilendone altresì il quantum.
Perciò quello in cui è incorso il Giudice di cognizione si risolve in un mero errore materiale, rimediabile attraverso una semplice procedura di correzione.
In secondo luogo, dice la Cassazione, sulla base di un orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, che quand'anche la sentenza di condanna non avesse dato menzione della durata della pena accessoria (nemmeno nella sola motivazione) e la stessa non fosse neppure espressamente determinata dalla legge, ben potrebbe essere stabilita dal giudice dell'esecuzione, in quanto, nell'individuarla, quest'ultimo non eserciterebbe una valutazione discrezionale, ma la parametrerebbe sulla base di quella principale, usufruendo perciò di un preciso metro di misura che ne delimita di gran lunga la libertà di scelta.
Nel ragionamento seguito dalla Corte il potere affidato al Giudice dell'esecuzione di applicare le suddette pene, sarebbe perciò legittimo se ancorato a parametri oggettivi che ne arginino ogni possibilità di arbitrio, parametri oggettivi rappresentati da un lato dalla stessa legge che prevede un intervallo di durata entro cui stare per determinare il periodo di interdizione e dall'altro dalla statuizione del Giudice di cognizione circa la pena principale.
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(Sentenza Cassazione penale 01/06/2011, n. 22067)