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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Reati contro la pubblica amministrazione

L'assunzione del raccomandato puo' essere oggetto di corruzione

di Giuseppe Amato
Nella corruzione, il vantaggio per il pubblico ufficiale corrotto ben puo' essere costituito dall'assunzione di personale segnalato. La dazione o la promessa illecita, ossia l¿¿utilità¿ cui tende il pubblico ufficiale corrotto, può avere ad oggetto non solo una somma di denaro, ma qualsivoglia "altra utilità".

Secondo la contestazione, il reato di corruzione era ravvisato ipotizzandosi che l’utilità per il pubblico ufficiale corrotto fosse rappresentata dall’assunzione di comodo di personale “segnalato” [ergo, raccomandato].

La Corte, sotto questo specifico profilo, ha ritenuto corretta la contestazione [pur avendo annullata in parte qua la decisione per una più approfondita disamina sulla configurabilità della corruzione per altri profili che qui non interessano].

In effetti, non è dubitabile che nella fattispecie corruttiva la dazione o la promessa illecita, ossia l’”utilità” cui tende il pubblico ufficiale corrotto, può avere ad oggetto non solo una somma di denaro, ma anche, appunto, qualsivoglia "altra utilità", dovendosi intendere per tale qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o anche per un terzo) un vantaggio, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, quindi anche non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile (tra le altre, Cassazione, Sezione VI, 11 novembre 1998, Plotino).

Basti pensare, per esemplificare, che nella nozione di “utilità” rientrano non solo le utilità di natura patrimoniale, ma anche quei “vantaggi sociali”, che comunque la collettività percepisce come utile, le cui ricadute patrimoniali siano mediate ed indirette (Cassazione, Sezione VI, 18 giugno 2010, Cosentino, che, nella specie, ha ritenuta ricompresa nella nozione di “utilità” l’attività di mediazione svolta dal corruttore per alimentare e favorire le aspettative di carriera del corrotto).

Basti pensare, ancora, che nella anzidetta nozione rientrano finanche i “favori sessuali”, i quali rappresentano pur sempre un vantaggio per il corrotto, che ne ottenga la promessa o l'effettiva prestazione (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione VI, 18 novembre 2004, Vignoni).

E’ evidente allora che un’assunzione ”di comodo” è indubitabilmente rilevante come “utilità” apprezzabile ai fini della configurabilità del reato, risolvendosi in un vantaggio patrimoniale quantomeno per il terzo [l’assunto] beneficato dal pubblico ufficiale corrotto.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 09/12/2011, n. 45930)
23/01/2012
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