La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emanato il 7 giugno 2011 una sentenza sul “personale ATA” delle scuole (personale tecnico e ausiliario), con cui, ponendo fine ad una lunga storia del caso specifico, ha fatto affermazioni generali che modificano o rischiano di modificare il sistema delle fonti (CEDU, Sez. II, sentenza del 7 giugno 2011, Agrati + 120 nel ricorso n. 43549/08, Ciuffi + 5 nel ricorso n. 6107/09 e Carlucci nel ricorso n. 5087/09).
L’occasione è stata quella del “personale ATA”, la cui storia è cominciata nel 2000 con il trasferimento dagli Enti locali al Ministero della Pubblica Istruzione: oggi, nel 2011, la Corte europea (CEDU) ha riconosciuto al personale ATA il trattamento precedente al trasferimento, senza peggioramenti.
Da qui due svolte di sistema: innanzitutto la CEDU ha giudicato illegittima una legge “retroattiva” tesa solo a cambiare le sentenze dei giudici, in quanto in tal modo si ha interferenza inammissibile del legislatore sulla giurisdizione. Inoltre, la CEDU ha disatteso ben due sentenze della Corte Costituzionale (234/2007 e 311/2009), che invece aveva avallato la legge “retroattiva”, affermando una superiorità nella gerarchia delle fonti. Con slogan, si può dire che, dopo la sentenza CEDU del 7 giugno 2011, il legislazione nazionale non può “riformare” i suoi giudici e le Corti europee possono “riformare” la Cassazione e la Corte Costituzionale.
La lunga storia del personale ATA è la seguente. In base alla legge di trasferimento al Ministero della Pubblica Istruzione (L. 124/1999), tutti i giudici per cinque anni di seguito avevano detto che il personale ATA doveva mantenere il trattamento precedente.
Dopo tutte le sentenze favorevoli, però, la “Finanziaria 2006” (art. 1 L. 266/2005), facendo dire alla legge iniziale quel che non aveva detto, ha “riformato” la giurisprudenza abbassando il trattamento in modo “retroattivo”; la Corte Costituzionale ha confermato la Finanziaria con le due sentenze citate (234/2007 e 311/2009).
Ora però è intervenuta la sentenza CEDU del 7 giugno 2011, riconoscendo al personale ATA, nel trasferimento del 2000 al Ministero della Pubblica Istruzione, un'anzianità effettiva e non «fittizia» e le precedenti componenti accessorie dello stipendio. Prima e dopo la Finanziaria, le cause sono state numerosissime.
Fino al 2005 i giudici di merito e la Cassazione avevano confermato le sentenze a favore del personale ATA. (Cass., n. 4722 del 4 marzo 2005, nn. 18652-18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27 settembre 2005); ugualmente a favore del personale ATA s’era pronunciato il Consiglio di Stato (sentenze n. 4142/2003 del 6 luglio 2005 e n. 5371 del 6 dicembre 2006).
La giurisprudenza era tanto ampia e sempre conforme, da far dire ora alla CEDU che il personale ATA si poteva considerare ormai “proprietario” del trattamento riconosciuta dai giudici e che pertanto la Finanziaria 2006 aveva disposto una specie d’espropriazione illegittima. Forse la nozione di proprietà è diversa, ma l’affermazione della CEDU dà un’idea verosimile.
Dopo la sentenza CEDU del 7 giugno 2011, il legislatore non può più interferire sulla giurisdizione per modificare un orientamento uniforme, con limiti alla retroattività, e le sentenze della Corte Costituzionale e delle altre Corti superiori restano comunque soggette alle fonti europee.
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