Le modifiche di agosto
Occorre preliminarmente ricordare che già la Manovra di ferragosto veicolata nel D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertita con modifiche in legge 148/2011, fortemente voluta dal Governo per far fronte alle speculazioni finanziare sul nostro Paese e, su pressante richiesta dalla Banca centrale europea, contiene una serie di misure finalizzate a stabilizzare la situazione economica e finanziaria.
L’art. 4, in particolare, prevede una liberalizzazione quasi completa dei settori dei servizi pubblici locali.
A tal proposito va evidenziato che a seguito dell’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 è stata modificata sia la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia la determinazione della tariffa idrica.
Le abrogazioni sono divenute effettive dal 21 luglio 2011 per effetto dei D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 e n. 116. Il primo quesito ha abrogato l’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che prevedeva la regola generale di affidamento tramite gara dei servizi locali di rilevanza economica e il limitato ricorso all’affidamento “in house”.
Il secondo quesito ha abrogato il comma 1 dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
La tariffa idrica viene conseguentemente determinata senza tenere conto del parametro della remunerazione del capitale investito dall’ente gestore.
Entrambe le abrogazioni hanno avuto effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei citati D.P.R. con i quali si è sancito il risultato abrogativo del referendum.
Le novità della Legge di Stabilita'
Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo sono previste modifiche alla generale disciplina dei servizi locali , nonché una puntuale modifica al settore del trasporto pubblico locale.
In particolare il legislatore apporta diverse modifiche al contenuto disposto con la Manovra di Ferragosto, con particolare riferimento al citato articolo 4 della legge 13 agosto 2011, n. 138.
Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate alcune modifiche.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
La norma attualmente pone la condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedura ad evidenza pubblica ovvero forme di qualificato collocamento privato, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015.
Altrimenti, gli affidamenti predetti cessano, alla data , rispettivamente , del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
La modifica introdotta dalla legge di stabilità 2011, prevede che non sia la “partecipazione pubblica” a doversi ridurre progressivamente, ma la “partecipazione in capo ai soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata”.
Viene affidato al Prefetto il compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le citate disposizioni transitorie sugli affidamenti e sulla loro cessazione.
In caso contrario, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo, ricorrendone i presupposti, ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
Novità per gli enti affidatari
Viene disposto per gli enti affidatari di rendere pubblici i dati su:
a)il livello di qualità del servizio reso;
b) il prezzo medio per l’utente;
c) il livello degli investimenti effettuati;
d) ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle relative gestioni
Sarà poi un decreto ministeriale che dovrà definire:
1)dei criteri per procedere alla verifica ed alla conseguente delibera con cui gli enti locali valutano la fattibilità della liberalizzazione o dell’esclusiva gestione dei servizi;
2) delle modalità attuative dell’obbligo di pubblicità comparativa , anche tenendo conto della differenziazione delle condizioni di erogazione per aree, popolazioni e caratteristiche del territorio;
3) in generale, di tutte le misure necessarie ad assicurare la piena attuazione della disciplina contenuta nel nuovo articolo 4 del decreto legge n.138/2011.
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