In Italia ci si lamentava che l’ordinamento contasse disposizioni normative vecchie di centocinquanta anni.
Ora, si è fortunati se resistono, “integre”, un anno.
In questi ultimi mesi, complice la crisi economica, alcune disposizioni normative sono state modificate più volte, mentre altre abrogate dopo solo pochi giorni di vita.
La sorte che vi raccontiamo è toccata anche al Codice del Processo Amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, entrato in vigore il 16 successivo è oggetto, dopo un anno, di un restyling da parte del Governo come già previsto dalla legge delega per la riforma del processo amministrativo di cui all’art. 44, l. 18 giugno 2009, n. 69.
L’impostazione, tuttavia, si è limitata a pochi ritocchi, riservando ad un secondo decreto correttivo interventi maggiormente incisivi, determinati da un periodo di maggior applicazione del codice.
Gli interventi attuali che hanno riguardato sia le disposizioni del codice che le norme di attuazione.
Il testo è stato redatto dall’apposita Commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Stato, tiene conto delle prime fasi di applicazione e delle richieste provenienti dagli operatori.
Particolarmente innovativo l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 236 del 2010) in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative. Il testo ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il restyling ha interessato il codice anche nelle parti di coordinamento tra lo stesso e il codice di procedura civile, nonché il settore della giurisdizione esclusiva, in particolare quella del Tar Lazio, che acquisisce nuove competenze in materia di provvedimenti del Consiglio di Presidenza, si atti relativi all’utilizzo delle frequenze, delle ordinanze e dei provvedimenti dei commissari adottati in situazioni di emergenza ecc.
Nel settore degli appalti, poi, la novità riguarda l’art. 120 del Codice che viene modificato prevedendo che nelle procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici il termine per la proposizione del ricorso incidentale viene fissato in trenta giorni in luogo degli attuali sessanta.
Alle modifiche al Codice del processo amministrativo si è passati, poi, all’adozione di uno schema di Decreto Legislativo, attuativo della recente delega conferita al Governo e contenuta nella L. 3 ottobre 2011 n. 174 recante “Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”.
Il testo provvisorio del codice si compone di quattro libri
1. Principi fondamentali;
2. Attività amministrativa;
3. Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
4. Disposizioni finali e abrogazioni.
Sul testo saranno acquisiti i pareri prescritti ossia quelli della Conferenza unificata e della commissione parlamentare per la semplificazione. Nei prossimi giorni pubblicheremo le tabelle riepilogative delle modifiche al Codice del processo amministrativo.
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