Dal punto di vista della determinazione degli oneri di urbanizzazione, infatti, ciò che rileva non è l' immobile in sè considerato, ma la tipologia economica dell'attività che in esso viene svolta.
È la tipologia economica dell'attività svolta che consente di spiegare la qualità dello scambio di utilità e vantaggi che si realizza tra la collettività locale, di cui è espressione politico - amministrativa il Comune, e il concessionario che realizza la ristrutturazione edilizia dell'immobile, al cui interno si svolgerà una determinata attività economica.
Per determinare i parametri da applicare è logico cercare di analizzare quale è la caratterizzazione complessiva e prevalente dell'attività economica che viene condotta nell'immobile.
Ed è del tutto normale nell'assetto organizzativo di attività di produzione industriale che nei complessi immobiliari con tale vocazione siano inseriti uffici, con compiti di direzione, progettazione, controllo contabile e finanziario, ecc., che svolgono funzioni chiaramente strumentali e funzionali rispetto alla produzione del bene industriale destinato poi alla fase di commercializzazione.
Il giudice di primo grado ha dunque correttamente cercato di verificare, su basi analitiche certe, quale fosse in concreto la tipologia dell'attività economica svolta nell'immobile in questione.
La relazione tecnica redatta dal progettista, ha fornito sufficienti elementi per far ritenere che nella porzione immobiliare in questione si svolge in via prevalente un'attività direttamente e strumentalmente collegata al ciclo produttivo, trattandosi di spazi destinati ad "uffici dei responsabili di tale attività.... strettamente connessi con l'attività di ricerca ed integrati all'interno del complesso produttivo".
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
(Decisione Consiglio di Stato 11/11/2011, n. 5974)