Log in

martedì 22 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Organizzazione amministrativa

Opere pubbliche: conti, procedure, controlli in chiaro

In G.U. i due decreti legislativi che attuano la ega conferita al Governo per adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione ex ante ed ex post di cui al decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega.

Le predette attivita' sono altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento di programmazione.

Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante, per la selezione degli interventi da includere nel Documento, per la valutazione ex post e per il coinvolgimento degli Organismi di valutazione indipendenti nelle predette attivita'.

Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalita' e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazioni e condivisioni di metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013.

I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il supporto, previ accordi organizzativi tra le amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il supporto metodologico per lo svolgimento delle funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di linee guida e documenti metodologici previsti nel presente decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella politica regionale, nazionale e comunitaria.

Al fine di garantire ampia trasparenza in ordine ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere, i Ministeri, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali, in apposita sezione dedicata alla valutazione e curata dagli Organismi di valutazione: le linee guida per la valutazione degli investimenti; il Documento; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative agli Organismi, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

I Ministeri pubblicano, altresi', in formato aperto, informazioni relative ai tempi, ai costi e agli indicatori di realizzazione delle opere completate in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attivita' istituzionale sono tenute a:

a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilita';

c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;

d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Codice identificativo di gara non puo' essere rilasciato dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati , , sono resi disponibili, con cadenza almeno trimestrale alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi' alla definizione delle procedure e modalita' di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestivita' delle procedure di spesa relative ai finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento automatico si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia' previste a legislazione vigente.

sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche , incluse le verifiche in loco di singole opere, nonche' la congruenza dei dati trasmessi.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(D.Lgs. Governo 29/12/2011, n. 228, G.U. 06/02/2012, n. 30)
07/02/2012
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Sull'argomento: Appalti

I nostri BLOG

Per esprimere la tua opinione su questi o altri argomenti vai su postilla.it
Urbanistica e appalti
Editore: Ipsoa
€ 219,00
Diritto urbanistico
Editore: Cedam
€ 80,00 (-25%) € 60,00
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 50,00 (-15%) € 42,50
Codice amministrativo
Editore: Ipsoa
€ 20,00
Il sistema di scelta del contraente
Editore: Ipsoa
€ 35,00
La disciplina dei contratti pubblici
Editore: Ipsoa
€ 130,00 (-25%) € 97,50