Gli atti amministrativi in generale necessitano sempre di motivazione, ma soprattutto quelli che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, al fine di assicurare la legittimità degli atti.
E' evidente che parlare della motivazione di un atto significa che vi è stata un'attività istruttoria che ha apprezzato l'esistenza dei fatti ed ha determinato scelte decisionali anche in ragione degli interessi pubblici.
Non è predeterminabile il grado del contenuto della motivazione che deve essere adeguato in ragione del contenuto dei provvedimenti, che si vanno ad assumere e ciò con riferimento all'interesse pubblico.
Una interessante esemplificazione della necessità e della idoneità-congruità della motivazione può essere letta nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Sede di Catanzaro-Sezione Prima-Sent. n. 1356 del 14 ottobre 2011, depositata il 10 novembre 2011, che ha dato esemplificazione di ciò.
La vicenda processuale sorge a seguito dell'avvenuta emissione di un'ordinanza di demolizione per abusi edilizi accertati dalla Polizia Municipale. All'ordinanza insorgono i proprietari dell'immobile.
Nel ricorso introduttivo è chiarito che i ricorrenti sono proprietari dell'immobile per avvenuto acquisito con atto di compravendita dell'immobile realizzato prima del 1977, con atto stipulato nell'anno 2000.
Evidenzia parte ricorrenti tre tipologie di visi che affliggono, a suo dire, l'ordinanza impugnata e che sono:
- Illegittimità per mancanza di motivazione sul pubblico interesse;
- Illegittimità per indeterminatezza dell'oggetto;
- Violazione e falsa applicazione della legge.
Riconosce il Giudicante che i lavori per i quali è stata assunta ordinanza di demolizione, riepilogati in nove punto, per ben 7 risultano essere stati realizzati nel corso della costruzione avvenuta prima dell'anno 1977 e che, per il lungo periodo di tempo trascorso mai alcuna contestazione è stata formulata da parte del Comune.
Condivide il Giudicante, la considerazione di parte ricorrente che per il lungo tempo trascorso (dal 1977) è stato valido elemento per procurare l'affidamento dei primi e dei secondi proprietari dell'immobile.
Altri elementi e considerazioni presenti in sentenza sono:
- La necessità della motivazione, a distanza notevole di tempo, dalla realizzazione delle opere, si rende necessaria e deve necessariamente essere raccordata ad un pubblico interesse;
- La necessità della precisazione e della determinazione dei fatti contestati ed addebitati;
- La considerazione degli effetti che l'ordinata demolizione può avere anche in altre parti del fabbricato.
Con richiamo di consolidata giurisprudenza contenuta in:
- Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Lecce - Sezione Terza - Sent. n. 62 del 14 gennaio 2011;
- Tribunale Amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli - Sezione Quarta - Sent. n. 972 del 15 febbraio 2011;
- Tribunale Amministrativo regionale per l'Umbria - Sezione Prima - Sent. n. 522 del 7 dicembre 2010;
- Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana - Sezione Terza - Sent. n. 6644 del 26 novembre 2010, l'adito Tribunale Amministrativo regionale ha evidenziato che l'ordinanza di demolizione per abusi edilizi che è atto della Pubblica Amministrazione, che deve vigilare, solitamente non necessità di motivazione bastando l'accertamento dei fatti ed il richiamo alle leggi, ma, nel caso di specie, che ha visto la Pubblica Amministrazione inerte nel suo dovere-potere di vigilanza per lunghi anni e che dopo intende sacrificare gli interessi del privato che, in tale comportamento dell'Amministrazione, aveva ragionevolmente riposto affidamento.
Continua il Tribunale Amministrativo Regionale precisando che la motivazione deve essere ben esposta per il fatto che, in questa casistica, deve essere esemplificato ed esposto l'interesse pubblico che legittima il sacrificio del privato, non potendo essere una generica enunciazione.
Per taluni punti dell'ordinanza di demolizione, il ricorrente ha ammesso trattasi di nuovi lavori che risultavano facilmente amovibili ed il Tribunale Amministrativo regionale a ciò ha dato assenso.
Conseguenza logica e conclusione del Giudicante , ai fatti avanti esposti, è stato l'annullamento parziale (limitatamente ai 7 sui 9 punti dell'ordinanza) per i lavori preesistenti al 1977 in quanto illegittima per i motivi avanti indicati.
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(Sentenza TAR Calabria 10/11/2011, n. 1356)