La pronuncia in esame analizza l’applicabilità dell’istituto del cd. “astreinte” di cui all’art. 144, comma 4, lett. e) c.p.a., nell’ambito dei giudizi tendenti all’esecuzione di una decisione passata in giudicato.
Segnatamente, l’interessata ha promosso ricorso per l’ottemperanza di un decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, con cui era stata disposta la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere la somma di €. 3.000,00 a titolo di equa riparazione del danno morale subito dalla ricorrente per irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Ha esposto, in proposito, che a fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva, il Ministero intimato aveva omesso di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.
Di conseguenza, nell’ambito dell’incardinato giudizio di ottemperanza, la deducente ha chiesto che, in accoglimento dello stesso, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito T.A.R. ordinasse al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale attuazione al predetto decreto, mediante il pagamento in favore della ricorrente della somma in esso indicata in un termine prefissato.
Al contempo, ha altresì invocato, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che a tanto avrebbe dovuto provvedere.
A ogni buon conto, ha conclusivamente chiesto la fissazione della somma dovuta dal Ministero della Giustizia per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il ricorso è stato parzialmente accolto.
Il Collegio di Roma, infatti, ha rilevato la fondatezza della pretesa principale fatta valere in giudizio, in quanto il decreto di cui innanzi non aveva effettivamente ricevuto esecuzione da parte dell’Amministrazione resistente.
In considerazione di tanto, ha disposto che il Ministero della Giustizia provvedesse a dare piena e integrale esecuzione al decreto della Corte di Appello di Roma – Sezione equa riparazione, con la conseguente corresponsione in favore della ricorrente dell’importo di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al dì del soddisfo.
Parallelamente, ha disposto che ove a tanto non si fosse provveduto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione, i relativi adempimenti avrebbero dovuto essere eseguiti, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore p.t. della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani dello stesso Ministero, entro il successivo termine di giorni sessanta.
Tanto disposto in punto procedimentale, il giudicante ha però rilevato come la ricorrente aveva domandato, oltre alla nomina del Commissario ad acta, anche la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., di una "somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato": statuizione, quest’ultima, che, ai sensi della citata disposizione, avrebbe costituito titolo esecutivo.
Orbene, sul punto il T.A.R. capitolino ha inteso uniformarsi al più recente indirizzo esegetico secondo cui il cd. "astreinte", già regolato nel processo civile dall'art. 614 bis c.p.c. e introdotto nel processo amministrativo dall’art. 114 cit.: “… è un mezzo di coercizione indiretta ispirato a un modello compulsorio, è del tutto differente dal rimedio della nomina del Commissario ad acta che provvede in luogo dell'Amministrazione e che comporta una misura attuativa del giudicato ispirata alla diversa logica dell’esecuzione surrogatoria”(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011, n. 2162).
Sicché, l’adito Tribunale, in linea di principio, ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda cumulativa della nomina del Commissario ad acta e dell’applicazione dell'astreinte in considerazione della circostanza per cui, potendo la P.A. provvedere anche dopo la nomina del Commissario ad acta, la coazione indiretta costituita dall'astreinte non si pone in contrasto con la nomina del medesimo Commissario.
Al contempo, tuttavia, ha precisato che il codice del processo amministrativo ammette il ricorso all’istituto di cui all’art.114, comma 4, lett. e) cit., solo ove "ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative", così sottolineando l’auspicio del legislatore a un uso prudente dello stesso poiché comportante esborso di pubblico denaro.
E così, ha escluso la possibilità di farvi ricorso quando l'esecuzione del giudicato consiste, come nella specie, nel pagamento di una somma di denaro.
È parsa, infatti, evidente l’iniquità di una condanna al pagamento di una somma di denaro laddove l'obbligo oggetto di una domanda giudiziale di adempimento era anch’esso di natura pecuniaria e, così, già assistito, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte sarebbe stata ulteriormente maggiorata.
Sicché, a sua opinione, da un canto si sarebbero duplicate senza alcuna giustificazione le misure volte a ridurre l'entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, dall’altro si sarebbe determinato un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria.
Alla stregua di tanto, il T.A.R. di Roma, accogliendo il ricorso per ottemperanza, ha rigettato la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. poiché contraria ai parametri logici ivi contemplati.
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(Sentenza Tribunale amministrativo regionale ROMA 29/12/2011, n. 10305)