Il TAR ha osservato con sentenza che l'accesso è uno strumento di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che viene riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto sottostante. Condizione indispensabile in fatto è che i documenti siano materialmente in possesso dell'Amministrazione nei cui confronti è esercitata la domanda di accesso.
Tuttavia, nonostante l'ampiezza riconosciuta a questa tutela, è sempre necessario che sussista un rapporto strumentale tra l'oggetto della richiesta e la posizione giuridica che si intende tutelare.
E' cioè indispensabile una chiara correlazione tra l'interesse conoscitivo vantato e la situazione giuridica soggettiva sottostante, ossia un collegamento funzionale tra l'interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere un dimostrato rilievo ai fini della cura e tutela della predetta situazione giuridica soggettiva.
Vi è, poi, secondo quanto affermato dal TAR, un limite all'esercizio del diritto di accesso, riconosciuto anche nelle ipotesi di interesse generalizzato (ad esempio ai consiglieri comunali) e identificato nell'esigenza di evitare che esso diritto (per l'abnormità della richiesta) metta in crisi l'organizzazione dell'ente.
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(Comunicato stampa Ministero economia e finanze 23/11/2011)