Ai sensi dell'art. 11, comma 1, L. n. 122 del 1989 le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 10 del 1977.
Il richiamo ivi contenuto a tale disposizione, secondo cui il contributo di concessione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, consente di ricomprendere i parcheggi in tale esenzione.
Per pacifica e risalente giurisprudenza la realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento del contributo di urbanizzazione.
Mentre, di converso, si è rilevato che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi oneri.
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(Sentenza Consiglio di Stato 22/11/2011, n. 6154)