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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Ordini professionali

Parere sulla liquidazione degli onorari, avvio del procedimento da comunicare

di Michele Didonna
E' illegittimo il parere di congruita' dell'Ordine degli avvocati per la liquidazione di onorari professionali, nel caso in cui lo stesso sia stato espresso senza che, alla parte nei confronti della quale il parere e' destinato a produrre effetti, sia stata preventivamente effettuata la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i..

La ricorrente ha impugnato il parere di congruità espresso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore del proprio difensore, all’uopo officiato per l’introduzione di un giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio.

Ha dedotto che, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare presentata nel predetto giudizio, l’interessata aveva provveduto a versare in favore del difensore il dovuto compenso; inoltre, ha soggiunto che la questione dedotta nel contesto del giudizio amministrativo era stata successivamente risolta in sede stragiudiziale e di ciò veniva edotto lo stesso difensore.

A distanza di oltre sette anni dal predetto provvedimento cautelare, il professionista avrebbe notiziato la ricorrente dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del reato per prescrizione, emessa per gli stessi fatti di cui al procedimento amministrativo, contestualmente chiedendo il pagamento della parcella penale, prontamente soddisfatta; indi, con successiva raccomandata, il legale avrebbe comunicato di aver presentato domanda di prelievo in relazione al ricorso davanti al T.A.R., presentando una ulteriore richiesta di compenso.

Sicché, in relazione a tale ultimo invito di pagamento, era seguita richiesta di chiarimenti da parte dell’interessata, cui il professionista avrebbe dato risposta formale, precisando che il primigenio pagamento doveva considerarsi acconto e, quindi, non esaustivo.

In siffatto contesto, a dire della ricorrente, si era inserito il parere favorevole espresso dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari professionali chiesti in pagamento.

Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta la deducente, rilevando, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, nonché, nel merito, la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990.

Nello specifico, dopo aver svolto alcune osservazioni volte ad affermare la giurisdizione del G.A., ha rintracciato la violazione delle menzionate norme a fronte del mancato avviso dell’avvio del procedimento, dovendosi riconoscere che gli effetti del provvedimento impugnato si erano riverberati nei propri confronti in quanto il parere di congruità, in linea generale, costituisce il presupposto legittimante l’emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e, qualora il giudice non rigetti il ricorso a norma dell’art. 640 c.p.c., è tenuto ad attenersi al parere nei limiti della somma ivi indicata.

Né, a suo dire, poteva essere invocato l’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, trattandosi di attività discrezionale e non vincolata, né si era in presenza di un’illegittimità di ordine meramente formale del provvedimento, in quanto erano state violate le norme sul contraddittorio.

Il Collegio di Roma, in via preliminare, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A. nell’ambito della vicenda in parola.

Sul punto, ha operato espresso richiamo alle più recenti pronunce di Palazzo Spada e della Suprema Corte, che, unanimemente, hanno precisato come il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poiché non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l’Ordine o il Collegio professionale (soggetto, questo, indubitabilmente pubblico) e i propri iscritti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352; Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).

In considerazione di quanto illustrato, il giudicante ha riconosciuto la propria giurisdizione nella questione sottoposta al suo vaglio, atteso che la valutazione di congruità resa dal Consiglio dell’Ordine in relazione alle prestazioni portate in una parcella possiedono, in linea di principio, connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto dell’esercizio di un potere conferito da una norma d’azione e non di relazione che configura l’esercizio di un potere avente natura unilaterale e costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse.

Nel merito, conseguentemente, ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 7, L. n. 241/1990 che impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

Al riguardo, ha osservato come la finalità della regola procedimentale stabilita dalla menzionata disposizione risiede nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione e di garantire, nel contempo, la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione.

Ciò è parso tanto più necessario nell’ipotesi in cui viene in rilievo un provvedimento che, come quello nella specie, era destinato a incidere notevolmente nella sfera giuridica del destinatario; tanto, ha proseguito, rileva anche per i procedimenti vincolati di tipo sanzionatorio, atteso che la partecipazione dell’interessato - anche durante gli accertamenti che precedono atti vincolati - può far emergere circostanze e elementi tali da indurre l’Amministrazione a una diversa soluzione.

Orbene, con riferimento alla specie, il G.A. capitolino non solo ha escluso la sussistenza di ragioni giuridiche che avessero potuto determinare l’inutilità di siffatta comunicazione, ma non ha neppure rintracciato l’applicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990 sui cc.dd. “vizi non invalidanti”.

Per siffatte ragioni, il ricorso è stato accolto con annullamento dell’impugnato parere di congruità.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Tribunale amministrativo regionale ROMA 10/01/2012, n. 196)
19/01/2012
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