Assomineraria, in data 23 marzo 2011, ha presentato alla Commissione europea domanda ai sensi dell'art. 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE perche' venga stabilita l'applicabilita' del paragrafo 1 del medesimo art. 30 alle attivita' di prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e di sfruttamento di giacimenti petrolifici in Italia.
La Commissione europea, con nota 1° aprile 2011, n. 384496, ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte di Assomineraria.
La domanda, a parte il mercato di produzione del gas, e' sostanzialmente identica alla precedente richiesta di Assomineraria del 18 ottobre 2010, successivamente ritirata il 22 marzo 2011.
Ai numerosi quesiti posti dai servizi della Commissione europea sulla domanda di Assomineraria del 18 ottobre 2010, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla stessa Commissione europea, in data 29 dicembre 2010, il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e in data 30 dicembre 2010 le osservazioni espresse dal Ministero dello sviluppo economico.
La Commissione europea ha adottato la decisione 2011/372/UE in data 24 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 166 - del 25 giugno 2011, disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia:
a) prospezione di petrolio e gas naturale e
b) produzione di petrolio.
Pertanto ai sensi dell'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, deve procedersi ad indicare le attivita' escluse dal campo di applicazione dello stesso codice.
A cura della Redazione
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(Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 04/08/2011, G.U. 22/11/2011, n. 272)